Comune di Torrebelvicino
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REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEI DUE
CAMPI DA TENNIS,
DI PROPRIETA' COMUNALE.
Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 30.01.1998
ART. 1
Il presente regolamento
disciplina l'affidamento in concessione della gestione e l'utilizzo dei campi da
tennis di proprietà comunale.
ART. 2
Spetta alla Giunta Comunale la
competenza alla emanazione del bando per la scelta del contraente gestore,
inserendo in esso le modalità economiche, e le condizioni tecniche e giuridiche
che regoleranno il rapporto di concessione, nel rispetto dei criteri
fondamentali che seguono:
A) -
La durata della concessione non può superare i 5 anni, con possibilità
di rinnovo o proroga con apposito provvedimento deliberativo.
B) -
Possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione persone
fisiche o giuridiche, nonchè associazioni sportive, con referenza
dell'Amministrazione Comunale dove hanno sede qualora non operino nel Comune di
Torrebelvicino.
C) -
Il bando preciserà i criteri per valutare i seguenti contenuti delle
offerte:
a) periodo e orario
giornaliero di apertura degli impianti;
b) orario di libero
utilizzo degli impianti;
c) economicità delle
tariffe praticate;
d) canone annuo
corrisposto al Comune;
e) programmi atti a
valorizzare e potenziare l'utilizzo degli altri impianti (campo da bocce,
pallavolo-pallacanestro, calcetto);
g) residenza o sede del
concorrente nel Comune di Torrebelvicino.
ART. 3
La ditta concessionaria dovrà
assumersi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi da
gioco e della loro sorveglianza nelle ore in cui sono aperti, nonchè quello del
taglio dell'erba dei tappeti erbosi all'interno dell'area di pertinenza
dell'intero complesso di impianti sportivi compreso tra via San D. Savio e via
Zanella.
Per quanto attiene
all'eventuale rifacimento dei manti in erba sintetica, l'Amministrazione e la
ditta concessionaria concorderanno modalità e tempi per un eventuale intervento
finanziario congiunto.
ART. 4
La ditta concessionaria deve
riconsegnare i campi e le attrezzature, al termine della concessione, nello
stato in cui sono stati consegnati, esclusa la normale usura degli impianti.
La stessa concessionaria dovrà
consentire al Comune di utilizzare i campi da tennis e le attrezzature concesse
per giorni 7 all'anno, secondo un calendario da accordarsi entro il 31 gennaio.
ART. 5
E' vietato alla ditta
concessionaria di cedere a terzi gli impianti e gli stabili annessi, salva la
preventiva autorizzazione del Comune.
ART. 6
Le tariffe per l'uso dei campi
da tennis dovranno essere espressamente approvate dall'ente concedente.
ART. 7
Il Comune concedente può
revocare l'affidamento della gestione se, dopo accertamento tecnico e relativa
contestazione, risultasse che il concessionario non utilizza gli impianti e i
campi in modo corretto oppure non ottempera ad uno degli obblighi assunti con la
convenzione.
Tale revoca avviene senza la
corresponsione di indennizzi al concessionario.
ART. 8
Il concessionario dovrà
trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività
svolta.
Le parti potranno concordare
modalità per realizzare opere aggiuntive o migliorie agli impianti, che saranno
considerate parti integranti degli impianti stessi e passeranno, alla scadenza
della concessione, in proprietà comunale gratuitamente e senza che il concessionario
possa aver diritto di ottenere indennizzi o rimborsi di alcun genere.
ART. 9
L'onere dell'assicurazione per
eventuali danni a terzi in dipendenza dell'uso dei campi e degli impianti sarà
assunto dalla ditta concessionaria la quale dovrà depositare presso l'ente
concedente copia della polizza assicurativa.