Comune di Torrebelvicino

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Regolamento per l'affidamento della gestione dei due campi da tennis di proprietà comunale


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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DELLA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA TENNIS,

DI PROPRIETA' COMUNALE. 
Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 30.01.1998

 

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'affidamento in concessione della gestione e l'utilizzo dei campi da tennis di proprietà comu­nale.

 

ART. 2

Spetta alla Giunta Comunale la competenza alla emanazione del bando per la scelta del contraente gestore, inserendo in esso le modalità economiche, e le condizioni tecniche e giuridiche che rego­leranno il rapporto di concessione, nel rispetto dei criteri fondamentali che seguono:

A) -      La durata della concessione non può superare i 5 anni, con possibilità di rinnovo o proroga con apposito provvedimento deliberativo.

B) -      Possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione persone fisiche o giuridiche, nonchè associazioni sportive, con referenza dell'Amministrazione Comunale dove hanno sede qualora non operino nel Comune di Torrebelvicino.

C) -     Il bando preciserà i criteri per valutare i seguenti contenu­ti delle offerte:

a) periodo e orario giornaliero di apertura degli impianti;

b) orario di libero utilizzo degli impianti;

c) economicità delle tariffe praticate;

d) canone annuo corrisposto al Comune;

e) programmi atti a valorizzare e potenziare l'utilizzo degli altri impianti (campo da bocce, pallavolo-pallacanestro, calcetto);

g) residenza o sede del concorrente nel Comune di Torrebelvicino. 

ART. 3

La ditta concessionaria dovrà assumersi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi da gioco e della loro sorveglianza nelle ore in cui sono aperti, nonchè quello del taglio dell'erba dei tappeti erbosi all'interno dell'area di pertinenza dell'intero complesso di impianti sportivi compreso tra via San D. Savio e via Zanella.

Per quanto attiene all'eventuale rifacimento dei manti in erba sintetica, l'Amministrazione e la ditta concessionaria concorderanno modalità e tempi per un eventuale intervento finanziario congiunto. 

ART. 4

La ditta concessionaria deve riconsegnare i campi e le attrezzature, al termine della concessione, nello stato in cui sono stati consegnati, esclusa la normale usura degli impianti.

La stessa concessionaria dovrà consentire al Comune di utilizzare i campi da tennis e le attrezzature concesse per giorni 7 all'anno, secondo un calendario da accordarsi entro il 31 gennaio.

 ART. 5

E' vietato alla ditta concessionaria di cedere a terzi gli impianti e gli stabili annessi, salva la preventiva autorizzazione del Comune.

 ART. 6

Le tariffe per l'uso dei campi da tennis dovranno essere espressamente approvate dall'ente concedente. 

ART. 7

Il Comune concedente può revocare l'affidamento della gestione se, dopo accertamento tecnico e relativa contestazione, risultasse che il concessionario non utilizza gli impianti e i campi in modo corretto oppure non ottempera ad uno degli obblighi assunti con la convenzione.

Tale revoca avviene senza la corresponsione di indennizzi al concessionario.

 ART. 8

Il concessionario dovrà trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta.

Le parti potranno concordare modalità per realizzare opere aggiuntive o migliorie agli impianti, che saranno considerate parti integranti degli impianti stessi e passeranno, alla scadenza della concessione, in proprietà comunale gratuitamente e senza che il concessionario possa aver diritto di ottenere indennizzi o rimborsi di alcun genere.

 ART. 9

L'onere dell'assicurazione per eventuali danni a terzi in dipendenza dell'uso dei campi e degli impianti sarà assunto dalla ditta concessionaria la quale dovrà depositare presso l'ente concedente copia della polizza assicurativa.

 


Comune di Torrebelvicino , 08/11/2004

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