Comune di Torrebelvicino

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Cap. 9 Esumazioni - estumulazioni

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI 

ART. 88 - Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, sono regolate dal custode del cimitero, seguendo l’ordine cronologico. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 

ART. 89 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria, per indagini nell’interesse della Giustizia e dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture e cremarle. 

ART. 90 - Quando devesi provvedere alla esumazione straordinaria di una salma, chi si ha interesse deve farne richiesta scritta al Sindaco il quale rilascerà l’autorizzazione solo se ritenga giustificata la domanda a suo insindacabile giudizio, sentito l’Ufficiale Sanitario, previo pagamento della tassa relativa. Nessun diritto è dovuto per le esumazioni ordinate dall’autorità giudiziaria. Alle operazioni di esumazione sia che si effettuino da terreno come da tombe, assistono l’Ufficiale di Stato Civile e un suo delegato. L’ufficiale sanitario curerà tutte le misure igienico-sanitarie comportate dall’operazione e l’incaricato della tenuta dei registri cimiteriali prenderà nota dell’avvenuta esumazione. 

ART. 91 - Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto. 

ART. 92 - Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassettina di zinco avente le caratteristiche di cui all’art. 35 del Regolamento 21 ottobre 1975, n.803. Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell’interno del cimitero. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrò valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all’Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. 

ART. 93 - Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1.   Nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre;

2.   Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l’ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 

ART. 94 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate, allo scadere di concessioni di durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. 

ART. 95 - E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria e all’Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale. 

ART. 96 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura l’Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l’Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. 

ART. 97 - Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata possibilmente con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull’apposito carrello, coperto da telone cerato, quanto la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll’acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente lo coadiuvano, dovranno vestire una camicie di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio. 

ART. 98 - Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla tabella allegata al presente regolamento. 

ART. 99 - I resti mortali inumati e tumulati non possono essere rimossi che in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, con l’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Ufficiale Sanitario e sotto la sua sorveglianza.  , 08/11/2004

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