Comune di Torrebelvicino
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ESUMAZIONI -
ESTUMULAZIONI
ART.
88 - Le
esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, sono
regolate dal custode del cimitero, seguendo l’ordine cronologico. Le fosse
liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
ART.
89 - Le
salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro
ordine dell’Autorità Giudiziaria, per indagini nell’interesse della
Giustizia e dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre
sepolture e cremarle.
ART.
90 - Quando
devesi provvedere alla esumazione straordinaria di una salma, chi si ha
interesse deve farne richiesta scritta al Sindaco il quale rilascerà
l’autorizzazione solo se ritenga giustificata la domanda a suo insindacabile
giudizio, sentito l’Ufficiale Sanitario, previo pagamento della tassa
relativa. Nessun diritto è dovuto per le esumazioni ordinate dall’autorità
giudiziaria. Alle operazioni di esumazione sia che si effettuino da terreno come
da tombe, assistono l’Ufficiale di Stato Civile e un suo delegato.
L’ufficiale sanitario curerà tutte le misure igienico-sanitarie comportate
dall’operazione e l’incaricato della tenuta dei registri cimiteriali prenderà
nota dell’avvenuta esumazione.
ART.
91 - Le
esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.
ART.
92 -
Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si
rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario
comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di
raccoglierle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in
concessione. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassettina di
zinco avente le caratteristiche di cui all’art. 35 del Regolamento 21 ottobre
1975, n.803. Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti
nell’interno del cimitero. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal
custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati
dai concessionari, che potrò valersene solo nelle costruzioni o restauri del
cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore
che venissero rinvenute, verranno consegnate all’Ufficio Comunale per essere
restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà
chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
ART.
93 - Salvo i
casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie:
1. Nei
mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre;
2. Quando
trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva, a meno che non
siano già trascorsi due anni dalla morte e l’ufficiale sanitario dichiari che
essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
ART.
94 - Le
estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a
concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed
esse sono regolate dal custode. I feretri estumulati, compresi quelli delle
sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia
stata praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di
consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le
salme estumulate, allo scadere di concessioni di durata di oltre venti anni, il
periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di
cinque anni.
ART.
95 - E’
vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere
entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali furono
collocate nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è
tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria e all’Ufficiale Sanitario
chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il
sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice
penale.
ART.
96 - Il
Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese
dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in
altra sede a condizione che, aperta la sepoltura l’Ufficiale Sanitario
constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in
altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora
l’Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può
ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione
del feretro.
ART.
97 - Per
eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui
il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di
raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo
più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della
cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato
corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa
verrà sollevata possibilmente con mezzi meccanici.
Esaminata ancora la
cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta
e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà
fatto sull’apposito carrello, coperto da telone cerato, quanto la cassa non
sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col
feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.
La tomba o la fossa
rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll’acqua di calce, e con
soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere
avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà
aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto.
Tale disinfezione
verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi,
gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente lo coadiuvano,
dovranno vestire una camicie di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle
mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente
disinfettato finito il servizio.
ART.
98 - Nei
casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di
privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza
e di opera del personale fissate dalla tabella allegata al presente regolamento.
ART.
99 - I resti
mortali inumati e tumulati non possono essere rimossi che in conformità alle
disposizioni di legge e di regolamento, con l’osservanza delle prescrizioni
impartite dall’Ufficiale Sanitario e sotto la sua sorveglianza.
, 08/11/2004