Comune di Torrebelvicino

versione accessibile

(Alt-c) Home -> Servizi comunali -> Commercio -> Regolamenti 

Cap. 1 Norme generali

CAPITOLO I

 NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI  

ART. 7 - I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all’Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l’autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All’atto della denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall’Istituto Centrale di Statistica.

ART. 8 - All’infuori dei casi contemplati dall’articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il  Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

ART. 9 - Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di carattere assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando invece la morte possa essere testè accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non via sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 10 -  A termini della lettera A) dell’art. 103 delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803, il medico necroscopo deve in ogni caso di morte di persona da lui assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall’accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l’Istituto Centrale di Statistica. Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all’Autorità Giudiziaria, a termini dell’articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L’obbligo di denunciare la causa riconosciuta dalle morte all’ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire la autopsie dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. 

ART. 11 - Nel caso di rinvenimenti di parti del cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. 

ART. 12 - Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l’accertamento da medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e del constatazioni eseguite. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotto. La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui allo art. 141 sull’ordinamento dello Stato Civile. 

ART. 13 - In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all’Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall’Istituto Centrale di Statistica.  

ART. 14 - Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l’Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l’imbalsamazione e per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l’Ufficiale Sanitario. 

ART. 15 - Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l’obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all’Autorità Giudiziaria. In tal caso, l’autorizzazione alle pratiche di cui all’articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l’autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni. 

ART. 16 - Per la inumazione di parti del corpo umano asportare in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l’inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll’indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero. 

ART. 17 - I medici e le ostetriche hanno pure l’obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6^  mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7^  mese sono al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l’età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come “nati morti”, sono rilasciati dall’Ufficiale Sanitario. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti. 

RISCONTRO DIAGNOSTICO 

ART. 18 - I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall’art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n, 1592; e dell’art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull’ordinamento ospedaliero. Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Restano  salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria nei casi di competenza ( Legge 15 febbraio 1961 n. 83 ).Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Istituto per il quale viene effettuato. I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale rettifica, da parte dell’Ufficiale Sanitario, della scheda di morte. 

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 

ART. 19 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso., salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di strumenti sicuri. 

ART. 20 - In caso di morte violenta ed improvvisa, o in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposto del medico necroscopo o dell’Ufficiale Sanitario, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall’articolo precedente. 

ART. 21 - Durante il periodo di osservazione i cadaveri sono affidati in custodia alle persone della famiglia ed ai conviventi, i quali debbono provvedere che non siano lasciati in stato di abbandono ed usare tutte le precauzioni perché non siano impedite eventuali manifestazioni di vita. Premesso sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona via, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 11, 12, 14 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli artt. 17 e 18. 

ART. 22 -  I cadaveri delle persone decedute per malattia infettiva o diffusiva debbono essere protetti, mediante appositi veli, dalle mosche o da altri insetti; debbono essere altresì adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dall’Ufficiale Sanitario per evitare ogni contagio. In questi casi o quando il cadavere presenti segni d’iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria,  a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d’abitazione del defunto. 

ART. 23 -  In un locale nell’ambito del cimitero distinto dalla camera mortuaria, si tengono in osservazione i cadaveri di:

·      a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;

·      b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

·      c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L’osservazione di salme di persone per cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare  la contaminazione ambientale, secondo prescrizioni dell’Ufficiale Sanitario. 

ART. 24 -  I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell’art. 23. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita . , 08/11/2004

sito principale



Redazione


Link Utili



pasubio tecnologia
sitengine telemar
Pasubio Servizi Srl P.IVA 02681000242