Comune di Torrebelvicino
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NORME GENERALI
DI POLIZIA MORTUARIA
DENUNCIA DELLA
CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI
ART.
7 - I
familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque
altra collettività devono denunciare all’Ufficio dello Stato Civile ogni caso
di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto
possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere
l’autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al
cimitero.
All’atto della
denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui avvenne il decesso e fornire
tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del
defunto, di cui ai moduli forniti dall’Istituto Centrale di Statistica.
ART.
8 -
All’infuori dei casi contemplati dall’articolo precedente, chiunque ha
notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona
priva di assistenza, è tenuto ad informare il
Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie
che potessero giovare per stabilire le cause di morte.
ART.
9 - Nei casi
di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di
carattere assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà
trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del
cimitero. Quando invece la morte possa essere testè accertata, il trasporto
potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che
non via sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso
che dopo la visita giudiziaria.
ART.
10 - A termini della lettera A) dell’art. 103 delle Leggi
Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’art. 1 del Regolamento di Polizia
Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803, il medico necroscopo deve in ogni caso di
morte di persona da lui assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia
che, a loro giudizio, né è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta,
entro 24 ore dall’accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal
Ministero della Sanità di intesa con l’Istituto Centrale di Statistica.
Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la
denuncia deve pure essere fatta all’Autorità Giudiziaria, a termini
dell’articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi
dell’art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.
L’obbligo di
denunciare la causa riconosciuta dalle morte all’ufficiale dello Stato Civile
è pure fatto ai medici incaricati di eseguire la autopsie dall’Autorità
Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
ART.
11 - Nel
caso di rinvenimenti di parti del cadavere umano, o di resti mortali o di ossa
umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale
né dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica
Sicurezza.
Il Sindaco incarica
dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati
degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla
osta per la sepoltura.
ART.
12 -
Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa
effettuare l’accertamento da medico necroscopo, il quale è tenuto a
rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e del constatazioni eseguite.
Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotto. La visita
deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il medico ha il compito
di accertare la morte e di redigere il certificato di cui allo art. 141
sull’ordinamento dello Stato Civile.
ART.
13 - In
tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei casi di morte
per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all’Ufficiale
Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere
a tutte le norme vigenti emanate dall’Istituto Centrale di Statistica.
ART.
14 - Sulla
dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è
accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per
esso l’Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il
trasporto, per la sepoltura, per l’imbalsamazione e per la cremazione nei modi
e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l’Ufficiale
Sanitario.
ART.
15 - Sul
dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che
necroscopo hanno l’obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco
ed all’Autorità Giudiziaria. In tal caso, l’autorizzazione alle pratiche di
cui all’articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell’Autorità
Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si
trova, coprendola con un telo, fino a che l’autorità stessa non avrà date le
opportune disposizioni.
ART.
16 - Per la
inumazione di parti del corpo umano asportare in seguito ad operazione
chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco,
che provvederà per l’inumazione facendo redigere analogo verbale da
depositare negli atti coll’indicazione del preciso luogo di seppellimento nel
cimitero.
ART.
17 - I
medici e le ostetriche hanno pure l’obbligo di notificare allo Stato Civile i
prodotti del concepimento espulsi dopo il 6^
mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7^
mese sono al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà
indicata l’età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause
certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento
dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane
complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età
intrauterina e che all’Ufficio di Stato Civile non siano stati dichiarati come
“nati morti”, sono rilasciati dall’Ufficiale Sanitario. Nel cimitero si
dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del
concepimento e dei nati morti.
RISCONTRO
DIAGNOSTICO
ART.
18 - I
cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un
ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al
riscontro diagnostico contemplato dall’art. 32 del T.U. delle leggi sulla
istruzione superiore 31 agosto 1933, n, 1592; e dell’art. 85 del regio decreto
30 settembre 1938, n. 1631, sull’ordinamento ospedaliero. Debbono altresì
essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute
negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti
di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo
dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti
clinico-scientifici.
Il medico
provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle
persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o
sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, ove questi lo ritenga
necessario - nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall’anatomopatologo
universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato
del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a
raggiungere l’accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro
diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Restano
salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria nei casi di competenza (
Legge 15 febbraio 1961 n. 83 ).Le spese per il riscontro diagnostico sono a
carico dell’Istituto per il quale viene effettuato. I risultati dei riscontri
debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale
rettifica, da parte dell’Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.
PERIODO
DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
ART.
19 - Nessun
cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia,
imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle
frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24
ore dal momento del decesso., salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di
quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante
l’ausilio di strumenti sicuri.
ART.
20 - In caso
di morte violenta ed improvvisa, o in cui si abbiano dubbi di morte apparente,
su proposto del medico necroscopo o dell’Ufficiale Sanitario, il periodo di
osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico
necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall’articolo
precedente.
ART.
21 - Durante
il periodo di osservazione i cadaveri sono affidati in custodia alle persone
della famiglia ed ai conviventi, i quali debbono provvedere che non siano
lasciati in stato di abbandono ed usare tutte le precauzioni perché non siano
impedite eventuali manifestazioni di vita. Premesso sempre le necessarie
pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse
tuttavia di persona via, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal
luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli
accertamenti di cui agli artt. 11, 12, 14 del presente regolamento. Devesi
inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale
visita medica. Così non è permesso ritrarre dal cadavere la cosiddetta
maschera se non dopo il periodo indicato negli artt. 17 e 18.
ART.
22 - I cadaveri delle persone decedute per malattia infettiva o
diffusiva debbono essere protetti, mediante appositi veli, dalle mosche o da
altri insetti; debbono essere altresì adottate tutte le misure cautelative
eventualmente prescritte dall’Ufficiale Sanitario per evitare ogni contagio.
In questi casi o quando il cadavere presenti segni d’iniziata putrefazione, od
altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, il
Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella
apposita camera mortuaria, a meno
di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso
alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge,
disponendo per la disinfezione dei locali d’abitazione del defunto.
ART.
23 - In un locale nell’ambito del cimitero distinto dalla camera
mortuaria, si tengono in osservazione i cadaveri di:
·
a) di
persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il
periodo di osservazione;
·
b) di
persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo
pubblico, dove non possono essere lasciate;
·
c) di
ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
L’osservazione di
salme di persone per cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà
luogo in modo da evitare la
contaminazione ambientale, secondo prescrizioni dell’Ufficiale Sanitario.
ART.
24 - I
parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 23. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà
assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di
eventuali manifestazioni di vita .
, 08/11/2004