Comune di Torrebelvicino
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DEPOSIZIONE DEI
CADAVERI NEI FERETRI
ART.
25 - Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può
essere rimesso dal letto per la deposizione del feretro.
ART.
26 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti
nell’atto del parto.
ART.
27 - Ogni
cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno
decentemente avviluppato in un lenzuolo.
ART. 28 - Le strutture dei feretri e le loro caratteristiche sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura:
·
A
- per le INUMAZIONI non è consentito
l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L’impiego
di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per
caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di
Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a cm. 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere
riunite nel numero di quattro nel senso della lunghezza, potranno essere riunite
nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante
di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi
disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà
congiunto a questo tavolo mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti
laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima ad
incastro continuo e saldate con buon mastice. E’ vietato l’impiego di
materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa
porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del
fornitore.
·
B
- Le salme destinate alla TUMULAZIONE
devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di
metallo. La cassa di metallo, o che racchiuda quella di legno e che sia da
questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo,
deve essere interposto una strato di torba polverizzata o di segatura di legno o
di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le
saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di
contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica
non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.
Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della
ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore
a mm. 30. Il fondo della cassa dovrà formato da uno o più tavole, di un solo
pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel
senso della lunghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima ad incastro
continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della
cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso
della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in
un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese
tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un
solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della
larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le
suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con
anima ad incastro continuo e saldato con collante di sicura e duratura presa. I
coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm.
in 20 cm.. Il fondo sarà congiunto ad essere con chiodi disposti di 20 cm. in
20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato di buon mastice. La cassa così
confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di
2 cm., distanti l’una dall’altra non più di 50 cm., saldamente
fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare
impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
ART.
29 - Sul feretro a cura dei necrofori, sarà collocata una targa
di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello.
La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di
seppellimento. E’ in facoltà della famiglia de defunto di collocare entro il
feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni
ritenute convenienti ed opportune.
ART.
30 - Il
feretro può essere fornito gratuitamente dal Comune per i defunti poveri,
dietro richiesta da presentarsi all’Ufficio Economato. Sono considerati poveri
gli ammessi all’assistenza sanitaria gratuita o assistiti dall’E.C.A. e
quelli che da apposita attestazione dell’autorità comunale, non risultino
comunque in grado di sostenere le spese del funerale.
, 08/11/2004