Comune di Torrebelvicino

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Cap. 2 Deposizione dei cadaveri nei feretri

CAPITOLO II

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI  

ART. 25  - Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimesso dal letto per la deposizione del feretro. 

ART.  26 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto. 

ART. 27 - Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. 

ART. 28 - Le strutture dei feretri e le loro caratteristiche sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura:

·      A - per le INUMAZIONI non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a questo tavolo mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con buon mastice. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

·      B - Le salme destinate alla TUMULAZIONE devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo. La cassa di metallo, o che racchiuda quella di legno e che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto una strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a mm. 30. Il fondo della cassa dovrà formato da uno o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della lunghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima ad incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima ad incastro continuo e saldato con collante di sicura e duratura presa. I coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm. in 20 cm.. Il fondo sarà congiunto ad essere con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato di buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di  2 cm., distanti l’una dall’altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.  

ART. 29 -  Sul feretro a cura dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. E’ in facoltà della famiglia de defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. 

ART. 30 - Il feretro può essere fornito gratuitamente dal Comune per i defunti poveri, dietro richiesta da presentarsi all’Ufficio Economato. Sono considerati poveri gli ammessi all’assistenza sanitaria gratuita o assistiti dall’E.C.A. e quelli che da apposita attestazione dell’autorità comunale, non risultino comunque in grado di sostenere le spese del funerale.  , 08/11/2004

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