Comune di Torrebelvicino
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TRASPORTO DEI
CADAVERI
ART.
31 - Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è gratuito pei
poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal
Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio. Il
servizio di trasporto potrà essere gestito direttamente dal Comune o dato in
concessione secondo le modalità che verranno determinate dal Consiglio
Comunale. Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, interamente
rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo
riconoscimento di idoneità da parte dell’Ufficiale Sanitario, che dovrà
inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazione su apposito
registro che dovrà scortare il carro stesso.
ART.
32 - I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli
stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati
alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria,
e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali
manifestazioni di vita.
ART.
33 - Quando
la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese
nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere,
trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze,
osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che il medico
provinciale non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della
malattia che ha causato la morte. Quando risulta che il cadavere è portatore di
radioattività, l’ufficiale sanitario dispone le necessarie misure protettive
per il trasporto, trattamento e destinazione.
ART.
34 - Il
trasporto delle salme potrà essere
eseguito:
·
a) nei
mesi da ottobre a marzo: dalle ore 9.00 alle ore 15.30;
·
b) nei
mesi di aprile e settembre: dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.00;
·
c) nei
mesi da maggio ad agosto: dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 18.00;
I limiti suindicati
si intendono quali orari di arrivo alla chiesa per i funerali religiosi o al
Cimitero per i funerali civili.
Gli orari suindicati
valgono per tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio in cui
potranno svolgersi funerali solo per le persone decedute in Torrebelvicino.
Qualora vi siano più
trasporti, l’orario di ciascuno è determinato dall’Ufficiale dello Stato
Civile, avuto riguardo alla priorità delle domande, salvo le eccezioni, che il
Sindaco ritenesse opportune per ragioni speciali. Per esigenze eccezionali di
pubblica igiene, l’ufficiale sanitario ha facoltà di prescrivere il trasporto
in ore notturne, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’incaricato del servizio dovrà far trovare il carro designato sul luogo da
cui deve muovere il funerale almeno 5 minuti prima della ora fissata.
ART.
35 - Il
trasporto funebre seguirà sempre la via più breve dal luogo di partenza, alla
Chiesa destinata per le esequie e da questa al Cimitero, evitando quando ciò è
possibile, il transito per la statale n. 46 del Pasubio. Le salme che provengono
da fuori Comune si fermeranno:
·
per il
Capoluogo all’inizio di Via 25 Luglio di fianco alla farmacia, da dove si
formerà il corteo che proseguirà verso la Chiesa Parrocchiale;
·
- per la
frazione di Pievebelvicino davanti al Piazzale Lanerossi.
ART.
36 - Ove,
avuto riguardo alla personalità del defunto, il trasporto del feretro fosse
effetturato a spalle, il carro funebre dovrà egualmente essere richiesto e
seguire il corteo.
ART.
37 - Non è
fatto obbligo dell’utilizzazione del carro per il trasporto delle salme dei
bambini al di sotto di sette anni, così pure per il trasporto di salme da un
punto qualsiasi della frazione di Enna al Cimitero della frazione stessa.
ART.
38 - E’
vietato recare impedimento al passaggio del convoglio funebre e altresì di
interrompere , scomporre o comunque ostacolare l’andamento, con veicoli o in
qualsiasi altro modo.
ART.
39 - Per il
trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all’estero che in altro
Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il
confezionamento del feretro, le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 10 giugno
1955, n. 854 e dell’art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. Nei mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere
sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità
corporea di almeno 500 cc di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo
imbevuto di soluzioni disinfettanti. Negli altri mesi dell’anno, tali
prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località
che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di
tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso. Per i
trasporti da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo nei
casi di morte per malattia infettiva, e sempre che il trasporto stesso, dal
luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo
casso funebre, non occorre la cassa di metallo, ma soltanto la cassa di legno.
ART.
40 -
Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal
domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della
chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano che in
altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di
corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata
consegnata all’incaricato dell’accompagnamento.
Il trasporto di
salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà
comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed
eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni il cui la salma dovrà sostare, per
onoranze.
ART.
41 - Il
feretro proveniente da altro Comune o dall’Estero deve essere accompagnato da
regolare autorizzazione sulla scorta della quale l’Ufficiale dello Stato
Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di
registrazione di cui all’art. 35 del presente regolamento. Le eventuali
onoranze funebri potranno partire dalla casa dell’estinto ove il feretro potrà
restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il
parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario, su autorizzazione rilasciata dal
Sindaco del Comune di provenienza. Il trasporto delle salme per uno degli Stati
aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 è autorizzato dal
Prefetto, col Visto dell’Autorità consolare del Paese di destinazione. Il
trasporto delle salme da uno dei paesi stessi è autorizzato dalla competente
autorità del luogo, col visto dell’autorità consolare italiana.
L’introduzione o l’estradizione di salme da o per altri stati esteri è
sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si
trova in attesa del trasferimento.
, 08/11/2004