Comune di Torrebelvicino

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Cap. 3 Trasporto dei cadaveri

 CAPITOLO III

TRASPORTO DEI CADAVERI 

ART. 31  - Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è gratuito pei poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio. Il servizio di trasporto potrà essere gestito direttamente dal Comune o dato in concessione secondo le modalità che verranno determinate dal Consiglio Comunale. Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, interamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte dell’Ufficiale Sanitario, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazione su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso. 

ART. 32  - I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. 

ART. 33 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che il medico provinciale non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte. Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l’ufficiale sanitario dispone le necessarie misure protettive per il trasporto, trattamento e destinazione. 

ART. 34 - Il trasporto delle salme potrà  essere eseguito:

·      a) nei mesi da ottobre a marzo: dalle ore 9.00 alle ore 15.30;

·      b) nei mesi di aprile e settembre: dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

·      c) nei mesi da maggio ad agosto: dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00;

I limiti suindicati si intendono quali orari di arrivo alla chiesa per i funerali religiosi o al Cimitero per i funerali civili.

Gli orari suindicati valgono per tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio in cui potranno svolgersi funerali solo per le persone decedute in Torrebelvicino.

Qualora vi siano più trasporti, l’orario di ciascuno è determinato dall’Ufficiale dello Stato Civile, avuto riguardo alla priorità delle domande, salvo le eccezioni, che il Sindaco ritenesse opportune per ragioni speciali. Per esigenze eccezionali di pubblica igiene, l’ufficiale sanitario ha facoltà di prescrivere il trasporto in ore notturne, osservate le disposizioni di legge vigenti in materia. L’incaricato del servizio dovrà far trovare il carro designato sul luogo da cui deve muovere il funerale almeno 5 minuti prima della ora fissata. 

ART. 35 - Il trasporto funebre seguirà sempre la via più breve dal luogo di partenza, alla Chiesa destinata per le esequie e da questa al Cimitero, evitando quando ciò è possibile, il transito per la statale n. 46 del Pasubio. Le salme che provengono da fuori Comune si fermeranno:

·      per il Capoluogo all’inizio di Via 25 Luglio di fianco alla farmacia, da dove si formerà il corteo che proseguirà verso la Chiesa Parrocchiale;

·      - per la frazione di Pievebelvicino davanti al Piazzale Lanerossi. 

ART. 36 - Ove, avuto riguardo alla personalità del defunto, il trasporto del feretro fosse effetturato a spalle, il carro funebre dovrà egualmente essere richiesto e seguire il corteo. 

ART. 37 - Non è fatto obbligo dell’utilizzazione del carro per il trasporto delle salme dei bambini al di sotto di sette anni, così pure per il trasporto di salme da un punto qualsiasi della frazione di Enna al Cimitero della frazione stessa. 

ART. 38 - E’ vietato recare impedimento al passaggio del convoglio funebre e altresì di interrompere , scomporre o comunque ostacolare l’andamento, con veicoli o in qualsiasi altro modo. 

ART. 39 - Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all’estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dell’art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti. Negli altri mesi dell’anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso. Per i trasporti da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo nei casi di morte per malattia infettiva, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo casso funebre, non occorre la cassa di metallo, ma soltanto la cassa di legno. 

ART. 40 - Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano che in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all’incaricato dell’accompagnamento.

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni il cui la salma dovrà sostare, per onoranze. 

ART. 41 - Il feretro proveniente da altro Comune o dall’Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all’art. 35 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell’estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza. Il trasporto delle salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 è autorizzato dal Prefetto, col Visto dell’Autorità consolare del Paese di destinazione. Il trasporto delle salme da uno dei paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell’autorità consolare italiana. L’introduzione o l’estradizione di salme da o per altri stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa del trasferimento.   , 08/11/2004

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