Comune di Torrebelvicino
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CONSEGNA DEI
CADAVERI AL CIMITERO
ART.
42 - Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere
ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati
dall’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Per la tumulazione di prodotti abortivi o di feti non denunciati come nati morti
occorre il permesso dell’Ufficiale Sanitario. Tali atti saranno ritirati dal
custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
ART.
43 - Il
custode del Cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le
autorizzazioni di cui all’articolo precedente sulle quali dovrà indicare,
oltre al giorno ed ora dell’eseguito seppellimento, il campo e il numero
d’ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il
cadavere.
ART.
44 - La
camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di
tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell’osservazione, in
attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse
professata il defunto.