Comune di Torrebelvicino

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Cap. 4 Consegna dei cadaveri al cimitero

 CAPITOLO IV

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO 

ART. 42 -  Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile. Per la tumulazione di prodotti abortivi o di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell’Ufficiale Sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. 

ART. 43 - Il custode del Cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all’articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell’eseguito seppellimento, il campo e il numero d’ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere. 

ART. 44 - La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell’osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto. 

, 08/11/2004

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