Comune di Torrebelvicino
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DEI CIMITERI -
GENERALITA’
ART.
45 - I
cimiteri che il Comune destina alla sepoltura dei cadaveri sono quelli del
Capoluogo e delle frazioni di Pievebelvicino ed Enna.
ART.
46 - Per
ogni Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
A. Campo comune per fosse ordinarie (adulti e bambini);
B. Campo
per fosse a ventennio
C. Tombe
di famiglia
D. Loculi
E. Cellette
ossario
F. Ossario
comune per le ossa provenienti da esumazioni
G. Camera
mortuaria
ART.
47 - Il
Comune può costituire nei Cimiteri dei reparti speciali, destinati al
seppellimento delle salme di persone appartenenti a particolari collettività o
categorie, o decedute in circostanze che l’Amministrazione ritenga degne di
particolare ricordo o qualificati cittadini illustri o benemeriti. Un reparto
apposito è riservato al seppellimento dei nati morti, nonché per i prodotti
del concepimento a qualunque epoca della gestazione, Per questi ultimi, pur non
essendo, come per i primi, prescritta la denuncia, è fatto obbligo della
consegna per l’inumazione.
ART.
48 - Nei
cimiteri sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di
cittadinanza e di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del
Comune, o che, dovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la
propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono
parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepolture distinte.
ART.
49 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario
fissato dal Sindaco.
ART.
50 - E’ vietato l’ingresso nei cimiteri ai fanciulli che non
sono accompagnati e a chi volesse entrarvi con animali, veicoli o carri, se non
per esigenze di servizio. E’ proibito nei recinti dei cimiteri, lungo i viali
di accesso e nelle immediate vicinanze, ogni forma di questua o di commercio.
E’ pure vietato seguire i funerali o entrare nei Cimiteri allo scopo di
procacciarsi ordinazioni di lavoro. I visitatori devono mantenere un contegno
corretto e dignitoso, è proibito mangiare, bere, fumare, giocare, fatti atti
sconvenienti od irriverenti di qualunque specie, deturpare i fabbricati, le
tombe, i ricordi funebri, manomettere le piante, i fiori, gli ornamenti. I
contravventori sono tosto allontanati e occorrendo, deferiti alle autorità
competenti per i provvedimenti del caso.
ART.
51 - Nessuna costruzione nell’interno dei cimiteri potrà
essere eseguita da privati senza l’autorizzazione scritta del Sindaco. Per
ottenere tale autorizzazione dovrà prodursi regolare domanda corredata dal
disegno o progetto. I lavori potranno essere effettuati soltanto nell’orario
che verrà fissato dal Sindaco e comunque non possono essere eseguiti nei giorni
durante le ore di visita.
ART.
52 - Non potranno essere scolpite iscrizioni o epigrafi senza
l’approvazione del Comune. Gli interessati debbono presentare il testo
dell’epigrafe unitamente al progetto o disegno dell’epigrafe e dell’opera.
Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
ART.
53 - I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade
e simili, che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti, devono essere
sempre decorosi e confacenti al luogo, in caso contrario vengono ritirati a cura
del Comune ed eventualmente distrutti. Nell’interno dei cimiteri può essere
consentita - salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità di
volta in volta stabilite dal Comune - l’impiantagione di fiori e piante
erbacee. I fiori appassiti dovranno essere tolti dalle tombe e dalle fosse e
portati negli appositi luoghi di raccolta.
ART.
54 - Quando
monumenti, lapidi o qualsiasi altro segno funerario, sia sulle sepolture comuni
che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione,
divengono pericolosi per la sicurezza delle persone o contrari alle esigenze
estetiche del sacro recinto, il Sindaco può diffidare gli interessati a porvi
rimedio. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune può
ritirare gli ornamenti della sepoltura ed eventualmente farli riparare
d’ufficio a spese degli interessati. I ricordi funebri, quali vasi,
fotoceramiche, lampade ed altri, se richiesti, possono essere restituiti ai
parenti del defunto, i quali possono ritirali entro il termine perentorio di un
mese dall’avvenuta esumazione. L’amministrazione Comunale ha la facoltà di
rimuovere eventuali monumenti funebri, di aprire nuovi passaggi e di
ristrutturare tombe, assumendone la relativa spesa, senza che i concessionari
abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritto di sorta all’infuori dello
spostamento della concessione.
ART.
55 - La
vigilanza sui cimiteri spetta all’Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco
a mezzo dell’Ufficiale Sanitario. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri
siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così
generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure
speciali di urgenza riconosciute necessarie nell’interesse della salute
pubblica.
ART. 56 - Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340, 342 del T.U. della Legge Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell’autorità come i cimiteri comuni.
, 08/11/2004