Comune di Torrebelvicino

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Cap. 5 Dei cimiteri - Generalità

CAPITOLO V

DEI CIMITERI - GENERALITA’ 

ART. 45 - I cimiteri che il Comune destina alla sepoltura dei cadaveri sono quelli del Capoluogo e delle frazioni di Pievebelvicino ed Enna. 

ART. 46 - Per ogni Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:

A.  Campo comune per fosse ordinarie (adulti e bambini);

B.   Campo per fosse a ventennio

C.  Tombe di famiglia

D.  Loculi

E.   Cellette ossario

F.   Ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni

G.  Camera mortuaria 

ART. 47 - Il  Comune può costituire nei Cimiteri dei reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a particolari collettività o categorie, o decedute in circostanze che l’Amministrazione ritenga degne di particolare ricordo o qualificati cittadini illustri o benemeriti. Un reparto apposito è riservato al seppellimento dei nati morti, nonché per i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione, Per questi ultimi, pur non essendo, come per i primi, prescritta la denuncia, è fatto obbligo della consegna per l’inumazione. 

ART. 48 - Nei cimiteri sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, o che, dovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepolture distinte. 

ART. 49  - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco. 

ART. 50 -  E’ vietato l’ingresso nei cimiteri ai fanciulli che non sono accompagnati e a chi volesse entrarvi con animali, veicoli o carri, se non per esigenze di servizio. E’ proibito nei recinti dei cimiteri, lungo i viali di accesso e nelle immediate vicinanze, ogni forma di questua o di commercio. E’ pure vietato seguire i funerali o entrare nei Cimiteri allo scopo di procacciarsi ordinazioni di lavoro. I visitatori devono mantenere un contegno corretto e dignitoso, è proibito mangiare, bere, fumare, giocare, fatti atti sconvenienti od irriverenti di qualunque specie, deturpare i fabbricati, le tombe, i ricordi funebri, manomettere le piante, i fiori, gli ornamenti. I contravventori sono tosto allontanati e occorrendo, deferiti alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. 

ART. 51  - Nessuna costruzione nell’interno dei cimiteri potrà essere eseguita da privati senza l’autorizzazione scritta del Sindaco. Per ottenere tale autorizzazione dovrà prodursi regolare domanda corredata dal disegno o progetto. I lavori potranno essere effettuati soltanto nell’orario che verrà fissato dal Sindaco e comunque non possono essere eseguiti nei giorni durante le ore di visita. 

ART. 52  - Non potranno essere scolpite iscrizioni o epigrafi senza l’approvazione del Comune. Gli interessati debbono presentare il testo dell’epigrafe unitamente al progetto o disegno dell’epigrafe e dell’opera. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. 

ART. 53  - I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili, che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti, devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo, in caso contrario vengono ritirati a cura del Comune ed eventualmente distrutti. Nell’interno dei cimiteri può essere consentita - salvo preventiva autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Comune - l’impiantagione di fiori e piante erbacee. I fiori appassiti dovranno essere tolti dalle tombe e dalle fosse e portati negli appositi luoghi di raccolta. 

ART. 54 - Quando monumenti, lapidi o qualsiasi altro segno funerario, sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture distinte, per incuria o per mancanza di manutenzione, divengono pericolosi per la sicurezza delle persone o contrari alle esigenze estetiche del sacro recinto, il Sindaco può diffidare gli interessati a porvi rimedio. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune può ritirare gli ornamenti della sepoltura ed eventualmente farli riparare d’ufficio a spese degli interessati. I ricordi funebri, quali vasi, fotoceramiche, lampade ed altri, se richiesti, possono essere restituiti ai parenti del defunto, i quali possono ritirali entro il termine perentorio di un mese dall’avvenuta esumazione. L’amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere eventuali monumenti funebri, di aprire nuovi passaggi e di ristrutturare tombe, assumendone la relativa spesa, senza che i concessionari abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritto di sorta all’infuori dello spostamento della concessione. 

ART. 55 - La vigilanza sui cimiteri spetta all’Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell’Ufficiale Sanitario. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell’interesse della salute pubblica. 

ART. 56 - Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340, 342 del T.U. della Legge Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell’autorità come i cimiteri comuni.  

, 08/11/2004

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