Comune di Torrebelvicino
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INUMAZIONI
ART.
57 - Si intendono sepolture per inumazioni quelle che
avvengono nella terra, in fosse.
ART.
58 - Sono
comuni le sepolture per inumazione, della durata legale minima di 10 anni dal
giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia
richiesta una sepoltura richiesta.
ART.
59 - Sono
considerate fosse in concessione temporanea ventennale, quelle aree adibite a
sepoltura per inumazione, per le quali il Comune conferisce ai privati il
diritto di uso temporaneo ventennale. Tale diritto non è commerciabile né
alienabile ed è vincolato alla salma indicata nella concessione. La concessione
può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse.
ART.
60 - Le
fosse per inumazione di persone aventi più di 10 anni di età devono avere la
profondità di mt.2 , mt. 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono
distare cm. 50 l’una dall’altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli
anni 10 dovranno avere 2 mt. di
profondità, mt. 1,50 di lunghezza e 0,50 di larghezza e distare l’una
dall’altra almeno 50 cm.
ART.
61 - Ogni
fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni
campo. Tale cippo sarà a posto a cura del custode del cimitero, subito dopo
coperta la fossa con la terra, curandone poi l’assetto fino alla costipazione
del terreno, il suo numero sarà riportato nell’apposito registro dei
deceduti.
ART.
62 - Ogni
cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ( le cui
caratteristiche devono corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 27 del
presente regolamento ) ed essere sepolto in fossa separate dalle altre. Soltanto
madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una
stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
ART.
63 - Qualora
la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere
all’inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per
favorire la normale decomposizione del cadavere.
ART.
64 -Per
calare nella fossa un feretro la massima cura, rispetto e decenza.
L’operazione verrà fatta con corde od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il
feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima
escavata, sia pure la prima ad essere la prima ad essere gettata nella fossa
medesima. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri
dalla loro cassa. E’ pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di
abiti, ornamenti, preziosi ecc.
ART.
65 (
modificato con delibera G.M. n. 306/1984 ) -L’installazione di lapidi,
monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso
e in genere la introduzione dei relativi materiali nei cimiteri, sono
subordinati all’autorizzazione scritta del Sindaco. Per ottenere detta
autorizzazione occorre presentare formale domanda, corredata dai relativi
disegni in scala metrica conveniente, ove deve essere indicato anche il colore
del marmo. Le lapidi devono essere alte cm.90 e non possono essere introdotte
nel cimitero se non sia portate a completa lavorazione in modo che all’interno
del recinto non rimanga da compiere quanto è strettamente indispensabile per la
collocazione in sito. E’ fatta eccezione per le iscrizioni da incidersi sui
lavori già posti in opera. Le lapidi e i ricordi devono essere esclusivamente
di marmo o di pietra dura. Sulle sepolture dei campi comuni, è consentita la
costruzione di una bordatura di pietra o di marmo e così pure per il copritomba.
Le dimensioni della bordatura e del copritomba, nelle sepolture di persone
aventi oltre 10 anni, devono essere:
-posti terra
distinta (concessioni ventennali) : mt.0,80 x 2,00
-posti terra comune
(concessioni decennali): mt. 0,70 x
1,70
e devono distare
l’una dall’altra mt. 0,50. Inoltre le bordature e i copritomba devono essere
protetti alla base da una striscia di marmo di cm. 10. Nelle fosse per
inumazione di fanciulli fino a 10 anni, per le quali sono assegnati appositi
reparti, la bordatura deve essere di cm. 0,95 x 0,35.
, 08/11/2004