Comune di Torrebelvicino

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Cap. 6 Inumazioni

CAPITOLO VI°

INUMAZIONI 

ART.  57 - Si intendono sepolture per inumazioni quelle che avvengono nella terra, in fosse. 

ART. 58 - Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura richiesta. 

ART. 59 - Sono considerate fosse in concessione temporanea ventennale, quelle aree adibite a sepoltura per inumazione, per le quali il Comune conferisce ai privati il diritto di uso temporaneo ventennale. Tale diritto non è commerciabile né alienabile ed è vincolato alla salma indicata nella concessione. La concessione può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse. 

ART. 60 - Le fosse per inumazione di persone aventi più di 10 anni di età devono avere la profondità di mt.2 , mt. 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare cm. 50 l’una dall’altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 mt.  di profondità, mt. 1,50 di lunghezza e 0,50 di larghezza e distare l’una dall’altra almeno 50 cm. 

ART. 61 - Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà a posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l’assetto fino alla costipazione del terreno, il suo numero sarà riportato nell’apposito registro dei deceduti. 

ART. 62 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ( le cui caratteristiche devono corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 27 del presente regolamento ) ed essere sepolto in fossa separate dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 

ART. 63 - Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere all’inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. 

ART. 64 -Per calare nella fossa un feretro la massima cura, rispetto e decenza. L’operazione verrà fatta con corde od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere la prima ad essere gettata nella fossa medesima. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E’ pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi ecc. 

ART. 65 ( modificato con delibera G.M. n. 306/1984 ) -L’installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso e in genere la introduzione dei relativi materiali nei cimiteri, sono subordinati all’autorizzazione scritta del Sindaco. Per ottenere detta autorizzazione occorre presentare formale domanda, corredata dai relativi disegni in scala metrica conveniente, ove deve essere indicato anche il colore del marmo. Le lapidi devono essere alte cm.90 e non possono essere introdotte nel cimitero se non sia portate a completa lavorazione in modo che all’interno del recinto non rimanga da compiere quanto è strettamente indispensabile per la collocazione in sito. E’ fatta eccezione per le iscrizioni da incidersi sui lavori già posti in opera. Le lapidi e i ricordi devono essere esclusivamente di marmo o di pietra dura. Sulle sepolture dei campi comuni, è consentita la costruzione di una bordatura di pietra o di marmo e così pure per il copritomba. Le dimensioni della bordatura e del copritomba, nelle sepolture di persone aventi oltre 10 anni, devono essere:

-posti terra distinta (concessioni ventennali) : mt.0,80 x 2,00

-posti terra comune (concessioni decennali):  mt. 0,70 x 1,70

e devono distare l’una dall’altra mt. 0,50. Inoltre le bordature e i copritomba devono essere protetti alla base da una striscia di marmo di cm. 10. Nelle fosse per inumazione di fanciulli fino a 10 anni, per le quali sono assegnati appositi reparti, la bordatura deve essere di cm. 0,95 x 0,35. , 08/11/2004

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