Comune di Torrebelvicino

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Cap. 8 Imbalsamazioni, cremazioni, autopsie

CAPITOLO VIII

INBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE 

ART. 80 - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1.   Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestato che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2.    Certificato in carta libera del medico curante o dell’Ufficiale Sanitario, dal quali risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. 

ART. 81 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri a luogo del loro definitivo deposito, son autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco. 

ART. 82 - Le urne devono portare all’esterno l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 

ART. 83 - Ogni  urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 

ART. 84 - Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all’esterno, invece che riposte in appositi colombari. 

ART. 85 - Il trasporto di urne contenete i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 

ART. 86 - Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere raccolte anche in cappelli o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione. La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell’archivio del concessionario del crematorio, l’altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all’Ufficio di Stato Civile. 

ART. 87 - Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all’ospedale, e per gli ordini emanati dall’Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l’autorizzazione dalla famiglia del morto. Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del tit. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie. , 08/11/2004

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