Comune di Torrebelvicino
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INBALSAMAZIONI,
CREMAZIONI, AUTOPSIE
ART.
80 - La
cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro
presentazione dei seguenti documenti:
1. Estratto
legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del
defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano
iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di
una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta
dall’associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere,
confermata da 2 testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere
cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal
presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestato
che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente,
secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma
dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco
del Comune di residenza.
2. Certificato in carta libera del medico curante o
dell’Ufficiale Sanitario, dal quali risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la
presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
ART.
81 - Il
trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto
delle risultanti ceneri a luogo del loro definitivo deposito, son autorizzati
con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal
Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.
ART.
82 - Le urne
devono portare all’esterno l’indicazione del nome, cognome, data di nascita
e di morte del defunto.
ART.
83 - Ogni
urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
ART.
84 - Le urne
cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse
ed infisse, se lasciate all’esterno, invece che riposte in appositi colombari.
ART.
85 - Il
trasporto di urne contenete i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna
delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
ART.
86 - Le urne
cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere
raccolte anche in cappelli o templi appartenenti ad enti morali o in colombari
privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie
del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni
profanazione. La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito
verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell’archivio del
concessionario del crematorio, l’altro presso il custode del cimitero o presso
chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del
cimitero, ed il terzo viene trasmesso all’Ufficio di Stato Civile.
ART.
87 -
Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all’ospedale, e per gli ordini
emanati dall’Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia
senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l’autorizzazione dalla
famiglia del morto. Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite
nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del tit. 8 del
Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803. Alle autopsie non
possono assistere che le persone strettamente necessarie.
, 08/11/2004