Comune di Torrebelvicino
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Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in data 29.01.1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 90 in data 21.12.2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 in data 19.06.2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 in data 06.11.2006
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ART. 1
AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI
UTILIZZATI PER ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
1. L'esenzione dell'imposta spettante ai terreni agricoli del Comune di Torrebelvicino perchè considerato interamente montano ( art. 7 lett. h D.Lvo n. 504/92 ), spetta anche alle aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b del predetto D.Lvo, alle seguenti condizioni:
A) In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
B) La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'esenzione suddetta deve esser richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune.
3. L'esenzione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
4. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto nel presente articolo, per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo e anagraficamente convivono col medesimo ed inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso soggetto passivo.
ART. 2
1. Sono esenti dall'imposta gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai seguenti Enti per un titolo che li rende soggetti passivi di imposta ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 504/92:
a) altri Comuni, a condizione di reciprocità;
b) Regione, Provincia, Comunità Montana, Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ricompreso il Comune di Torrebelvicino e Consorzi fra detti Enti di cui il Comune di Torrebelvicino faccia parte.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione dei detti beni immobili.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze i garages o box, le soffitte, le cantine, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, ovvero, per box e garages, ad una distanza tale da essere facilmente raggiungibile quotidianamente senza l'ausilio di mezzi di trasporto e comunque non superiore a 500 ml; in tale ultimo caso l'equiparazione è consentita per non più di 2 unità (garages - box).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e tuttavia l'agevolazione di cui al comma 1 dà possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
ART. 4
EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. E' equiparata all'abitazione principale, con conseguente applicazione sia della aliquota ridotta che della detrazione per questa prevista, l'unità immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la concessione va dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ART. 5
RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DELL'AREA
1. Qualora un'area sia dichiarata inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta o della maggiore imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento e per l'anno precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
2. Il rimborso non spetta se sull'area siano state eseguite opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
3. In caso di contenzioso concernente lo specifico aspetto della variante urbanistica o l'intera variante, la decisione sul rimborso resta sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice adito.
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento sub. A (valori anno 1999) e sub B (valori anni 1998 e precedenti).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente provvedimento. L'indicazione dei valori relativamente agli anni pregressi costituisce atto di indirizzo per gli accertamenti, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente regolamento.
3. La tabella A di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente entro il termine per deliberare le tariffe dei tributi con effetto dall'anno successivo.
ART. 7
1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite bollettino di ccp intestato al Comune di Torrebelvicino – servizio tesoreria – I.C.I. o tramite modello F24.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 è applicabile sia ai versamenti in autotassazione che a seguito di accertamenti.
AZIONI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI
1. La Giunta determina le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili o altri criteri per l'effettuazione dei controlli.
2. La Giunta perseguirà ogni possibilità di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze o altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. Gli accertamenti per omesso o parziale o tardivo versamento, motivati e con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, vengono notificati al contribuente nei termini di legge a pena di decadenza, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale da adottarsi sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lvo 19.6.1997 n. 218. Il contribuente in caso di notifica di avviso di accertamento dovrà rimborsare al Comune la somma di € 5,00.
1. Nel caso di accertamento riguardante più anni d’imposta, e solo per importi complessivamente non inferiori a lire 1.200.000 per tributi, sanzioni e interessi, è ammessa - su richiesta del contribuente - la rateazione dell'importo da pagare in non più di 4 rate trimestrali anticipate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.
2. Per particolari situazioni di disagio economico-sociale è data facoltà al funzionario responsabile, su istanza del contribuente, di concedere rateizzazioni anche con modalità diverse da quelle suesposte, purchè la rateizzazione abbia durata massima di anni due.
3. Nel caso di mancato o tardivo pagamento di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve pagare il residuo debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non puntualmente adempiuta.
4. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per imposta sanzioni ed interessi sia uguale o superiore a lire 15.000.000 il contribuente è tenuto a presentare, in caso di rateazione del pagamento, una adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o equipollente.
ART. 10
Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).
ART. 11