Comune di Torrebelvicino

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Regolamento per l'uso del parco pubblico di Pivebelvicino


REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCO PUBBLICO

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 12/07/1991, esecuti­va; modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 06/06/1994, esecutiva; modificato con deliberazione di G.C. n. 74 del 15/06/2006; modificato con deliberazione di G.C. n. 84 del 01.10.2009.

CAPO I
APERTURA AL PUBBLICO

Art. 1
Il Parco pubblico comunale e le attrezzature di cui esso è dotato sono a disposizione della collettività con le modalità ed i limiti di cui al presente regolamento.

Art. 2 
L’utilizzo libero delle attrezzature al parco è consentito nei seguenti orari:
periodo estivo: 9.00-12.30 / 14.30-21.30 - periodo invernale: 9.00-12.30 / 14.30-20.00 salvo i casi previsti all’art. 6 (feste, manifestazioni, etc.) che possono essere autorizzati fino alle ore 23,30 sempre nel rispetto del regolamento acustico.
Il Sindaco può altre­sì disporre la chiusura temporanea del parco per l'esecuzione di lavori e per motivi di igiene e di ordine pubblico.

Art. 3
L'uso delle attrezzature di cui il parco è dotato deve rispettarne la destinazione e pertanto esso può essere riservato a determinate categorie di cittadini, individuati precipuamente in relazione all'età, sia per la tutela della attrezzature stesse che per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità dei frequen­tatori.

Art. 4
E' vietato introdurre nel parco veicoli a motore di qualsiasi genere e biciclette per adulti. E' consentito, ai bambi­ni, l'uso di tricicli e simili.

Art. 5
E' vietato introdurre animali, calpestare le aiuole fio­rite, accendere fuochi, gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e comunque insozzare il parco.
L'uso delle speciali attrezzature per cucinare è consentito solo durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, con l’obbligo da parte degli utilizzatori della pulizia dopo l’uso (eliminazione ceneri, legna e qualsiasi altro residuo).
E' vietato svolgere all'interno del parco attività sportiva libera.

CAPO II
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

Art. 6
E' consentito l'uso del parco per feste, spettacoli e in genere per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, dalle Scuole, da Enti, da associazioni,da privati residenti purchè  senza scopo di lucro e compatibili con le esigenze di tutela della quiete e dell'ordine pubblico e del deco­ro dei luoghi.
Tali manifestazioni dovranno tutte in ogni caso concludersi entro le ore 21.30 salvo deroghe che potranno essere concesse solo ad enti od associazioni e che comunque dovranno essere espressamente autorizzate dalla giunta comunale su presentazione di motivata richiesta e sempre nel rispetto del regolamento acustico.
Per i fini di cui sopra può essere temporaneamente precluso o limitato l’uso pubblico.

Art. 7
La domanda volta ad ottenere l'uso del parco per i fini di cui al presente capo va presentata almeno 7 giorni prima della data della manifestazione, e comunque in tempo utile per gli adempimenti del caso, ferma restando la disponibilità del parco per la data richiesta, corredata e successivamente integrata dai necessari permessi che in ogni caso devono essere presentati almeno il giorno antecedente la data della manifestazione.
Per ogni manifestazione deve essere indicato un responsabile, che sottoscriverà la domanda, al quale sarà rilasciata l'autorizza­zione ed a cui faranno carico tutte le responsabilità amministrati­ve, civili e penali.

Art. 8
L'autorizzazione all'uso del parco per i fini di cui al presente capo è rilasciata dal Sindaco, sentita la Giunta.
L'autorizzazione conterrà le prescrizioni ritenute di volta in volta necessarie, in relazione al tipo di manifestazione, ad as­sicurare il rispetto dei principi contenuti nell'art. 6.
L'autorizzazione può essere negata su proposta degli organi di polizia e dell' U.L.S.S. e anche d'iniziativa del Sindaco ove vi siano fondati motivi di ritenere che dalla manifestazione possa­no derivare disturbi, disordini o altre cause di disturbo o perico­lo per la quiete e per l'ordine pubblico o per la salute pubblica e l'igiene.
Il diniego deve essere comunque motivato e comunicato al ri­chiedente che potrà fornire controdeduzioni; in tale ultimo caso il sindaco deciderà sentita la Giunta.
L'autorizzazione può altresì essere negata quando da analoghe manifestazioni precedentemente autorizzate siano derivati danni al parco, alle attrezzature, al patrimonio pubblico, a privati, ovve­ro quando si siano verificate turbative alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla morale e altri episodi incresciosi.

Art. 9
L'uso del parco non è consentito per manifestazioni aventi scopo di lucro o fini commerciali, in ogni caso non può es­sere chiesto il pagamento per l'ingresso , non si può esporre striscioni o simili pubblicizzanti attività commerciali o industriali, fatta eccezione per gli sponsor della manifestazione e per la sola durata della stessa.
Sono ammesse, previa autorizzazione del Sindaco, raccolte di fondi o vendite di generi di conforto, lotterie e simili per scopi benefici o per autofinanziamenti.

Art. 10
Sono in ogni caso a carico degli organizzatori:

la pulizia accurata del parco e delle attrezzature da effettuarsi il giorno stesso ( a richiesta può essere derogata al giorno dopo ). In particolare gli utilizzatori dovranno:
- pulire il bagno e chiuderlo a chiave,
- scollegare il quadro elettrico e chiuderlo a chiave,
-
rimuovere le immondizie (compresi la cenere dei caminetti e i pezzi di legna bruciata),
- chiudere le serrande e riporre i tavoli e le panche;
il pagamento di un rimborso spese
nella misura di euro 20,00 se si richiede il parco entro alle ore 21.30 e di euro 50,00 se lo si richiede oltre ( solo per enti o associazioni);
nel caso di manifestazioni che si protraggono per più giorni si dovrà versare una cauzione pari ad € 50,00, che verrà restituita entro i 10 giorni successivi a quello della manifestazione previa verifica da parte dell'ufficio tecnico della mancanza di danni o altri oneri derivanti all'ammini­strazione in conseguenza della manifestazione. La cauzione non è dovuta dalle scuole, gli enti e le associazioni e gruppi aventi se­de nel Comune che effettuano manifestazioni patrocinate dal Comune o che usufruiscono del contributo annuale del Comune ai sensi dell'art. 12 del regolamento per l'erogazione dei contributi.

Art. 11
La misura della cauzione verrà rivalutata annualmente dal Sindaco sulla base dell'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT a dicembre dell'anno precedente.
L'amministrazione comunale può patrocinare manifestazioni organiz­zate da terzi con le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi dell'art.12 della L. 241/1990. In tal caso una delle forme di sostegno può essere l'esonero totale o parziale del rimborso spese di cui all'art. 10 lett. b del presente regolamento.

CAPO III
SANZIONI

Art. 12
Le violazioni alle norme del presente regolamento ed ai provvedimenti conseguenti comportano l'applicazione della san­zione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e salvo che il fatto non costituisca violazione di norme comportanti l'applicazio­ne di sanzioni di importo più elevato.
La Giunta determinerà l'importo dell'oblazione in via breve.


, 15/02/2010

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