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Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 07

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241
 E DELLO STATUTO.

 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
 AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 25/02/1993

 PARTE 1°: FINALITA'

 ART. 1 - Scopi dell'iniziativa comunale.

1)            L'Amministrazione comunale, consapevole dell'attiva presenza sul proprio territorio, di soggetti pubblici e privati singoli e/o associati, intimamente connessi al tessuto socio-economico del medesimo, stabilisce di promuovere, favorirne e sostenerne le iniziative, avuto riguardo alle loro finalità ed alla propria azione amministrativa nell'interesse comune della popolazione.

 ART. 2 - Criteri generali.

 1)        Il sostegno comunale si realizza attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribu­zione di vantaggi economici ai soggetti destinatari secondo i cri­teri e le modalità stabilite dal presente Regolamento che ne disciplina puntualmente l'erogazione.

2)        Il Comune indirizza i propri interventi di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a)        Evitare la polverizzazione delle risorse concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;

b)        Privilegiare iniziative ricorrenti o che si inseriscano in programmi preferibilmente pluriennali rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;

c)        Preferire iniziative organizzate da Enti pubblici, associazio­ni che abbiano stipulato con il Comune convenzioni ai sensi dell'art. 43 c. 6 dello Statuto, associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 43 c. 7 dello Statuto, associazioni di quartiere e di frazione, associazioni che operano nel settore sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, che si ispirino agli ideali del volontariato e della cooperazione, che non abbiano fini di lucro, escludendo quelle iniziative che abbiano interesse interno di associazione od Enti e che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati.

 ART. 3 - Pubblicità.

 1)         L'Amministrazione comunale favorirà la massima diffusione e conoscenza del presente Regolamento provvedendo alle iniziative più opportune in proposito. 

PARTE 2°: AMBITI D'INTERVENTO

 ART. 4 - Articolazione delle iniziative.

 1)            L'attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili in materia, si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento:

a)            Socio-assistenziale;

b)            Scolastico-culturale;

c)            Economico;

d)            Ricreativo-sportivo;

e)            Ambientale;

f)            A favore dell'agricoltura e della montagna;

g)           Valori monumentali, storici e tradizionali;

h)           Altri.

2)        La natura dell'intervento richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto dei criteri disciplinanti ciascun ambito d'intervento.

 ART. 5 - Interventi socio-assistenziali. 

1)            L'ambito di intervento è segnato principalmente dall'esigenza di compensare le forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione.

2)        In particolare gli interventi potranno riguardare:

a)            L'assistenza rivolta all'infanzia, ai minori ed agli anziani;

b)            L'assistenza agli inabili ed ai soggetti portatori di handicaps;

c)            Le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossi­codipendenze, nonchè le attività di reinserimento degli ex-detenuti;

d)            L'assistenza a persone e famiglie in precarie situazioni eco­nomiche e/o sociali.

3)        Per l'attuazione dei propri obiettivi l'Amministrazione sosterrà prioritariamente l'azione degli organismi pubblici e privati, operanti nel settore senza scopo di lucro, nonchè le iniziative di volontariato dei soggetti privati singoli e/o associati.

4)        Gli interventi a carattere individuale restano disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 21.12.1988 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 6 - Interventi scolastico-culturali.

 1)        Gli interventi, volti al sostegno delle attività e delle ini­ziative culturali ed educative, promosse dalle scuole, da Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, saranno particolarmente considerati  nel seguente ordine:

a)    Manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promosse dall'Amministrazione scolastica e/o da altri organismi del settore;

b)    Sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento degli studi;

c)    Sostegno all'organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonchè alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole materne;

d)   Attività di valorizzazione dei beni artistici, storici, cultu­rali e sociali della comunità locale;

e)   Sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale tra i giovani anche appartenenti  ad altre comunità nazionali e/o straniere;

f)    Organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, economico e sociale;

g)   Pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche, etc.) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale o di particolare valore artistico.

2)        Gli specifici interventi in materia di assistenza scolastica ed attuazione del diritto allo studio sono previsti con l'apposito piano annuale di cui all'art. 10 della L.R. 02.04.1985 n. 31. 

ART. 7 - Interventi nel settore economico.

 1)            L'Amministrazione comunale persegue la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse produttive ed economiche locali, promuovendo e sostenendo in particolare le seguenti iniziative:

a)    La partecipazione delle imprese locali, commerciali, artigianali e turistiche a manifestazioni per fiere, mostre, mercati, etc.;

b)    Il sostegno alla promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici a favore delle strutture ricettive locali;

c)    La realizzazione di studi e progetti rivolti all'individuazione degli strumenti programmatici e di mercato per la miglior fruizione del territorio a fini economici;

d)   Valorizzazione delle attività della pro-loco e di altre associazioni volontarie finalizzate allo svolgimento ed al rilancio del territorio e delle risorse produttive locali;

e)   Agevolazione della costituzione di fondi di garanzia o di fondi comuni per l'accesso al credito promossi da cooperative di operatori economici o da loro associazioni di categoria.

2) L'Amministrazione comunale persegue altresì la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole e la permanenza dei residenti nelle zone rurali e montane promuovendo e sostenendo le seguenti altre iniziative:

a)  Risanamento igienico delle residenze e delle stalle;

b)  Costruzione e sistemazione delle concimaie;

c)  Sostegno sui costi per la raccolta del latte presso i produttori;

d)  Manutenzione di strade interpoderali e silvo pastorali;

e)  Attività di divulgazione ed aggiornamento inerenti il settore agricolo e zootecnico;

f)   Miglioramento ed estensione delle reti viaria, acquedottistica, fognaria e del gas nelle contrade, nonchè costruzione di impianti terminali di depurazione a servizio di fabbrica­ti esistenti nelle contrade, in misura non superiore alla metà della spesa calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri Enti. 

ART. 8 - Interventi nel settore ricreativo e sportivo.

 1)        Le attività ricreative e sportive, considerate nel presente articolo, si rivolgono alla fruizione del tempo libero nonchè alla pratica sportiva dilettantistica, organizzate da associazione e/o gruppi amatoriali, aventi particolare riscontro per il prestigio dell'immagine comunale, o finalizzate a promuovere la pratica sportiva nei giovani. 

ART. 9 - Interventi nel settore ambientale.

 1)        Gli interventi riferiscono principalmente alle attività ed alle iniziative promosse per la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale, rilevando in particolare:

a)  L'attività di associazione, comitati ed altri organismi rivol­ta alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b)  Le iniziative che favoriscono la conoscenza dei beni naturali ed ambientali;

c)  Gli interventi volti a sviluppare una equilibrata fruizione dei beni ambientali nel rispetto dei necessari principi di tutela e salvaguardia del territorio e della natura.

 ART. 10 - Altri interventi.

 1)        Per gli interventi non considerati dai precedenti articoli o comunque per interventi di carattere eccezionale e/o non prevedibili la Giunta Comunale potrà, di volta in volta, valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali dell'Amministrazione, nonchè in relazione alle esigenze del territorio e della popolazione.

2)        Ove le proposte si rivelassero oggettivamente compatibili e conferenti con gli obbiettivi dell'azione amministrativa, le medesime potrebbero fruire dei contributi previsti dal presente Regolamento, nei modi e nelle forme ivi indicati.

3)        In occasione delle festività natalizie, tenendo conto delle tradizioni locali, la Giunta Comunale potrà intervenire con contri­buti o generi alimentari in favore degli anziani e persone o famiglie in particolare stato di bisogno.

 ART. 11 - Patrocinio.

 1)            L'Amministrazione comunale potrà partecipare direttamente alle iniziative proposte in ciascuno dei settori di intervento considerati nei precedenti articoli, disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:

a)   Assumendosi la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;

b)   Intervenendo con proprie targhe, coppe, trofei, etc.;

c)   Contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto.

            I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patroci­io concesso dal Comune.

 ART. 12 - Contributi annuali ordinari.

 1)        Alle Associazioni combattentistiche e d'arma nonchè a quelle a scopi umanitari e culturali sportive-ricreative-sociali-ambientali viene erogato un contributo fisso annuale a sostegno della normale attività gestionale che verrà annualmente definito dalla Giun­ta Municipale in base allo stanziamento previsto in bilancio e comunque per un ammontare non superiore al 100 % di tale stanziamen­to, in rapporto all'interesse e finalità che rivestono per la Comu­nità.

 PARTE 3°: BENEFICIARI

 ART. 13 - Soggetti destinatari.

1)        I soggetti destinatari delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento sono i seguenti:

a)   Enti pubblici;

b)   Enti privati;

c)   Associazioni riconosciute e non riconosciute, Comitati e Fondazioni;

d)   Gruppi di volontariato;

e)   Famiglie e persone singole;

f)    Scuole ed organismi scolastici;

g)   Imprese artigiane e turistiche.

2)        Tutti i soggetti devono, di norma, essere residenti nel territorio comunale e/o avere la sede legale ed operare in prevalenza nel medesimo. La Giunta Comunale potrà comunque tenere in considerazione richieste di soggetti operanti in ambito sovracomunale.

3)        In casi particolari l'attribuzione di benefici economici può essere disposta anche per iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti anche nelle comunità di Torrebelvicino.

 PARTE 4°: CRITERI E PROCEDURE

 ART. 14 - Modalità di richiesta.

1)        I soggetti interessati dovranno proporre all'Amministrazione comunale, per iscritto ed entro il 20 settembre di ciascun anno, domanda per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, precisando e presentando:

a)    I dati anagrafici e fiscali del richiedente e del legale rap­presentante;

b)    Una relazione dettagliata dell'intervento e/o dell'iniziativa proposti;

c)    Un breve quadro economico dell'intervento o una descrizione della propria situazione economica se si tratta di casi personali;

d)    La dichiarazione dei redditi se dovuta per legge, il bilancio dell'ultimo esercizio, il consuntivo ed il programma annuale di attività se si tratta di persone giuridiche e/o associazioni; la Giunta Comunale potrà richiedere copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

e)    L'ultima dichiarazione dei redditi precedente alla richiesta, se si tratta di persona fisica, o il mod. 101 o il mod. 201 e la descrizione ed ubicazione di eventuali proprietà immobiliari (tale documentazione potrà essere anche attestata con la dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

f)     Le modalità e la misura del beneficio richiesto;

g)    Certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva se pre­scritta;

h)   Contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti.

2)        Non sono obbligatori al rispetto dei termini per la presentazione delle domande i soggetti di cui agli art. 10-11 b c) - 12 del presente Regolamento. Per tali soggetti gli interventi potranno prescindere dalla documentazione di cui ai punti b) c) d) f).

 ART. 15 - Procedimento.

 1)        Per ciascun esercizio annuale la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute entro il 20 settembre, predispone un programma di interventi relativo agli ambiti di intervento considerati dal presente Regolamento.

2)        Il tipo e la mole finanziaria degli interventi  programmati troveranno ospitalità negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione, compatibilmente con le disponibilità dei medesimi.

3)        Dopo l'approvazione del bilancio di previsione e previa integrazione dell'istruttoria se necessario, gli interventi formeranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale, di cui verrà data comunicazione agli interessati, con la precisazione delle modalità dell'assegnazione.

4)        L'Amministrazione provvederà altresì a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato accoglimento delle loro domande.

            L'istruttoria delle domande terrà conto:

a)   Delle finalità e della consistenza delle iniziative;

b)   Degli elementi di costo ed economici;

c)   Della rispondenza agli interessi pubblici;

d)   Della compatibilità con i programmi dell'Amministrazione;

e)   Delle effettive situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno socio-economico.

5)         Nessun intervento può essere deliberato a favore di soggetti o per iniziative privi dei requisiti  richiesti o in contrasto con le norme regolamentari o, in caso di necessità di un supplemento di istruttoria, se non vengono prodotti entro il termine richiesto - che non può essere inferiore a 30 giorni - gli ulteriori documenti o elementi di giudizio ritenuti necessari per l'esame della pratica.

 ART. 16 - Misure dei benefici.

1)        Le assegnazioni di cui al precedente art. 14 vengono deliberate dalla Giunta Comunale che ne determina la misura in base ai cri­teri evidenziati nelle relative istruttorie e tenendo conto del numero delle domande e delle disponibilità di bilancio.

2)        La misura dell'assegnazione non potrà comunque superare l'80% del costo preventivato dell'intervento.

3)        I contributi saranno corrisposti in unica soluzione, ma in ca­so di attività particolarmente onerose e per comprovata necessità la giunta può deliberare la corresponsione di un anticipo del 50% ed il saldo sarà corrisposto ad avvenuta presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed in base all'effettiva consistenza delle medesime.

4)        Per i sussidi ed i contributi "una tantum" corrisposti a sog­getti bisognosi, la misura viene stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale, avuto riguardo allo stato di bisogno emergente an­che dalla relazione istruttoria degli uffici ed allo stanziamento dell'apposito fondo di bilancio.

5)        L'Amministrazione comunale potrà anche consentire l'uso a tempo determinato agli interessati di terreni, locali, attrezzature e strumenti del proprio patrimonio, definendo apposita convenzione secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa, determinando le modalità di utilizzo e restando sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi.

 PARTE 5°: NORME FINALI E TRANSITORIE

 ART. 17 - Servizi di mensa e trasporto scolastico.

 1)        I servizi contemplati dal presente articolo sono rivolti alle generalità dei soggetti aventi i requisiti per usufruirne; le ta­riffe verranno definite nei relativi piani annuali tenuto conto dei vincoli di legge, delle necessità di bilancio e dei costi dei servizi. Le eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni possono essere a carattere generale o individuale:

- quelle a carattere generale possono concernere settori o località o categorie di utenti (scuola materna - scuola elementare, etc.) ovvero avere riguardo al numero di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare;

- quelle a carattere individuale verranno determinate con i criteri stabiliti nei regolamenti per gli interventi socio assistenziali.

 ART. 18 - Interventi soggetti a disciplina particolare.

 1)        Per i sottosegnati interventi il presente Regolamento si ap­plica per quanto non in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari che li disciplinano:

a) Interventi assistenziali ed in campo sociale ed in particola­re quelli di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, per i quali si interviene con le modalità stabilite nell'appo­sito Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 21.12.1988;

b) Interventi attuati attraverso il patrimonio destinato ad edi­lizia residenziale pubblica, per i quali si applica la normativa regionale vigente nel tempo;

c) Interventi in materia di assistenza scolastica ed attuazione del diritto allo studio, per il quale, in conformità alla legisla­zione regionale, devono essere approvati appositi piani annuali;

d) Interventi convenzionati di qualsiasi genere, per i quali si applicherà la disciplina prevista nei procedimenti di approvazione delle convenzioni;

e) Interventi eccezionali in caso di calamità;

f) Altri interventi per i quali viga una speciale normativa o per i quali questa Amministrazione emani appositi atti a contenuto normativo ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990.

 

Comune di Torrebelvicino , 08/11/2004
Allegati
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