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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241
E DELLO STATUTO.
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 25/02/1993
PARTE
1°: FINALITA'
ART. 1 -
Scopi dell'iniziativa comunale.
1) L'Amministrazione
comunale, consapevole dell'attiva presenza sul proprio territorio, di
soggetti pubblici e privati singoli e/o associati, intimamente connessi al
tessuto socio-economico del medesimo, stabilisce di promuovere, favorirne
e sostenerne le iniziative, avuto riguardo alle loro finalità ed alla
propria azione amministrativa nell'interesse comune della popolazione.
ART. 2 -
Criteri generali.
1) Il sostegno comunale si
realizza attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ai soggetti
destinatari secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente
Regolamento che ne disciplina puntualmente l'erogazione.
2) Il Comune indirizza i
propri interventi di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a)
Evitare la polverizzazione delle risorse concentrandole verso le
iniziative di maggior rilievo;
b)
Privilegiare iniziative ricorrenti o che si inseriscano in
programmi preferibilmente pluriennali rispetto ad iniziative di carattere
sporadico ed occasionale;
c)
Preferire iniziative organizzate da Enti pubblici, associazioni
che abbiano stipulato con il Comune convenzioni ai sensi dell'art. 43 c. 6
dello Statuto, associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 43 c. 7
dello Statuto, associazioni di quartiere e di frazione, associazioni che
operano nel settore sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura,
dello sport, del tempo libero, che si ispirino agli ideali del
volontariato e della cooperazione, che non abbiano fini di lucro,
escludendo quelle iniziative che abbiano interesse interno di associazione
od Enti e che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati.
ART. 3 -
Pubblicità.
1) L'Amministrazione
comunale favorirà la massima diffusione e conoscenza del presente
Regolamento provvedendo alle iniziative più opportune in proposito.
PARTE
2°: AMBITI D'INTERVENTO
ART. 4 -
Articolazione delle iniziative.
1) L'attività
contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili in materia,
si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento:
a)
Socio-assistenziale;
b)
Scolastico-culturale;
c)
Economico;
d)
Ricreativo-sportivo;
e)
Ambientale;
f)
A favore
dell'agricoltura e della montagna;
g)
Valori
monumentali, storici e tradizionali;
h)
Altri.
2) La natura dell'intervento
richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata sulla
base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto
dei criteri disciplinanti ciascun ambito d'intervento.
ART. 5 -
Interventi socio-assistenziali.
1) L'ambito
di intervento è segnato principalmente dall'esigenza di compensare le
forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le
iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle
famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la
popolazione.
2) In particolare gli
interventi potranno riguardare:
a)
L'assistenza rivolta all'infanzia, ai minori ed agli anziani;
b)
L'assistenza agli inabili ed ai soggetti portatori di handicaps;
c)
Le attività di
prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonchè le
attività di reinserimento degli ex-detenuti;
d)
L'assistenza a persone e famiglie in precarie situazioni economiche
e/o sociali.
3) Per l'attuazione dei propri
obiettivi l'Amministrazione sosterrà prioritariamente l'azione degli
organismi pubblici e privati, operanti nel settore senza scopo di lucro,
nonchè le iniziative di volontariato dei soggetti privati singoli e/o
associati.
4) Gli interventi a carattere
individuale restano disciplinati dal Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 21.12.1988 e successive
modifiche ed integrazioni.
ART. 6 -
Interventi scolastico-culturali.
1) Gli interventi, volti al
sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative,
promosse dalle scuole, da Enti pubblici e privati, associazioni e
comitati, saranno particolarmente considerati
nel seguente ordine:
a)
Manifestazioni ed avvenimenti
culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promosse
dall'Amministrazione scolastica e/o da altri organismi del settore;
b)
Sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento
degli studi;
c)
Sostegno all'organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il
rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico nelle scuole
dell'obbligo, la realizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonchè
alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole materne;
d)
Attività di valorizzazione dei beni artistici, storici, culturali
e sociali della comunità locale;
e)
Sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale tra i
giovani anche appartenenti ad
altre comunità nazionali e/o straniere;
f)
Organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere
culturale, artistico, scientifico, economico e sociale;
g)
Pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache, monografie,
ricerche, etc.) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale o
di particolare valore artistico.
2) Gli specifici interventi in
materia di assistenza scolastica ed attuazione del diritto allo studio
sono previsti con l'apposito piano annuale di cui all'art. 10 della L.R.
02.04.1985 n. 31.
ART. 7 -
Interventi nel settore economico.
1) L'Amministrazione
comunale persegue la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse
produttive ed economiche locali, promuovendo e sostenendo in particolare
le seguenti iniziative:
a) La
partecipazione delle imprese locali, commerciali, artigianali e turistiche
a manifestazioni per fiere, mostre, mercati, etc.;
b) Il
sostegno alla promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la
fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici a favore
delle strutture ricettive locali;
c) La
realizzazione di studi e progetti rivolti all'individuazione degli
strumenti programmatici e di mercato per la miglior fruizione del
territorio a fini economici;
d) Valorizzazione
delle attività della pro-loco e di altre associazioni volontarie
finalizzate allo svolgimento ed al rilancio del territorio e delle risorse
produttive locali;
e)
Agevolazione della costituzione di fondi di garanzia o di fondi
comuni per l'accesso al credito promossi da cooperative di operatori
economici o da loro associazioni di categoria.
2) L'Amministrazione comunale persegue altresì la valorizzazione e lo
sviluppo delle attività agricole e la permanenza dei residenti nelle zone
rurali e montane promuovendo e sostenendo le seguenti altre iniziative:
a) Risanamento
igienico delle residenze e delle stalle;
b) Costruzione e
sistemazione delle concimaie;
c) Sostegno sui
costi per la raccolta del latte presso i produttori;
d) Manutenzione
di strade interpoderali e silvo pastorali;
e) Attività di
divulgazione ed aggiornamento inerenti il settore agricolo e zootecnico;
f) Miglioramento
ed estensione delle reti viaria, acquedottistica, fognaria e del gas nelle
contrade, nonchè costruzione di impianti terminali di depurazione a
servizio di fabbricati esistenti nelle contrade, in misura non superiore
alla metà della spesa calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti
allo stesso titolo da altri Enti.
ART. 8 -
Interventi nel settore ricreativo e sportivo.
1) Le attività ricreative e
sportive, considerate nel presente articolo, si rivolgono alla fruizione
del tempo libero nonchè alla pratica sportiva dilettantistica,
organizzate da associazione e/o gruppi amatoriali, aventi particolare
riscontro per il prestigio dell'immagine comunale, o finalizzate a
promuovere la pratica sportiva nei giovani.
ART. 9 -
Interventi nel settore ambientale.
1) Gli interventi riferiscono
principalmente alle attività ed alle iniziative promosse per la tutela e
la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale,
rilevando in particolare:
a)
L'attività di associazione, comitati ed altri organismi rivolta
alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b)
Le iniziative che favoriscono la conoscenza dei beni naturali ed
ambientali;
c)
Gli interventi volti a sviluppare una equilibrata fruizione dei
beni ambientali nel rispetto dei necessari principi di tutela e
salvaguardia del territorio e della natura.
ART. 10 -
Altri interventi.
1) Per gli interventi non
considerati dai precedenti articoli o comunque per interventi di carattere
eccezionale e/o non prevedibili la Giunta Comunale potrà, di volta in
volta, valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali
dell'Amministrazione, nonchè in relazione alle esigenze del territorio e
della popolazione.
2) Ove le proposte si
rivelassero oggettivamente compatibili e conferenti con gli obbiettivi
dell'azione amministrativa, le medesime potrebbero fruire dei contributi
previsti dal presente Regolamento, nei modi e nelle forme ivi indicati.
3) In occasione delle festività
natalizie, tenendo conto delle tradizioni locali, la Giunta Comunale potrà
intervenire con contributi o generi alimentari in favore degli anziani e
persone o famiglie in particolare stato di bisogno.
ART. 11 -
Patrocinio.
1) L'Amministrazione
comunale potrà partecipare direttamente alle iniziative proposte in
ciascuno dei settori di intervento considerati nei precedenti articoli,
disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:
a) Assumendosi
la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;
b) Intervenendo
con proprie targhe, coppe, trofei, etc.;
c) Contribuendo
con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto.
I
soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrociio concesso
dal Comune.
ART. 12 -
Contributi annuali ordinari.
1) Alle Associazioni
combattentistiche e d'arma nonchè a quelle a scopi umanitari e culturali
sportive-ricreative-sociali-ambientali viene erogato un contributo fisso
annuale a sostegno della normale attività gestionale che verrà
annualmente definito dalla Giunta Municipale in base allo stanziamento
previsto in bilancio e comunque per un ammontare non superiore al 100 % di
tale stanziamento, in rapporto all'interesse e finalità che rivestono
per la Comunità.
PARTE
3°: BENEFICIARI
ART. 13 -
Soggetti destinatari.
1) I soggetti destinatari
delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento sono i
seguenti:
a)
Enti pubblici;
b)
Enti privati;
c)
Associazioni riconosciute e non riconosciute, Comitati e
Fondazioni;
d)
Gruppi di volontariato;
e)
Famiglie e persone singole;
f)
Scuole ed organismi scolastici;
g)
Imprese artigiane e turistiche.
2) Tutti i soggetti devono, di
norma, essere residenti nel territorio comunale e/o avere la sede legale
ed operare in prevalenza nel medesimo. La Giunta Comunale potrà comunque
tenere in considerazione richieste di soggetti operanti in ambito
sovracomunale.
3) In casi particolari
l'attribuzione di benefici economici può essere disposta anche per
iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o
straniere colpite da calamità o eventi eccezionali oppure per concorrere
ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione
del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali,
culturali ed economici che sono presenti anche nelle comunità di
Torrebelvicino.
PARTE
4°: CRITERI E PROCEDURE
ART. 14 -
Modalità di richiesta.
1) I soggetti interessati
dovranno proporre all'Amministrazione comunale, per iscritto ed entro il
20 settembre di ciascun anno, domanda per l'ottenimento dei benefici
previsti dal presente Regolamento, precisando e presentando:
a) I dati
anagrafici e fiscali del richiedente e del legale rappresentante;
b) Una
relazione dettagliata dell'intervento e/o dell'iniziativa proposti;
c)
Un breve quadro economico dell'intervento o una descrizione della
propria situazione economica se si tratta di casi personali;
d) La
dichiarazione dei redditi se dovuta per legge, il bilancio dell'ultimo
esercizio, il consuntivo ed il programma annuale di attività se si tratta
di persone giuridiche e/o associazioni; la Giunta Comunale potrà
richiedere copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
e)
L'ultima dichiarazione dei redditi precedente alla richiesta, se si
tratta di persona fisica, o il mod. 101 o il mod. 201 e la descrizione ed
ubicazione di eventuali proprietà immobiliari (tale documentazione potrà
essere anche attestata con la dichiarazione sostitutiva resa ed
autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);
f) Le
modalità e la misura del beneficio richiesto;
g)
Certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva se prescritta;
h)
Contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti.
2) Non sono obbligatori al
rispetto dei termini per la presentazione delle domande i soggetti di cui
agli art. 10-11 b c) - 12 del presente Regolamento. Per tali soggetti gli
interventi potranno prescindere dalla documentazione di cui ai punti b) c)
d) f).
ART. 15 -
Procedimento.
1) Per ciascun esercizio
annuale la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute entro il 20
settembre, predispone un programma di interventi relativo agli ambiti di
intervento considerati dal presente Regolamento.
2) Il tipo e la mole
finanziaria degli interventi programmati
troveranno ospitalità negli appositi capitoli di spesa del bilancio di
previsione, compatibilmente con le disponibilità dei medesimi.
3) Dopo l'approvazione del
bilancio di previsione e previa integrazione dell'istruttoria se
necessario, gli interventi formeranno oggetto di apposita deliberazione
della Giunta Comunale, di cui verrà data comunicazione agli interessati,
con la precisazione delle modalità dell'assegnazione.
4) L'Amministrazione provvederà
altresì a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato
accoglimento delle loro domande.
L'istruttoria
delle domande terrà conto:
a) Delle
finalità e della consistenza delle iniziative;
b) Degli
elementi di costo ed economici;
c) Della
rispondenza agli interessi pubblici;
d) Della
compatibilità con i programmi dell'Amministrazione;
e) Delle
effettive situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno
socio-economico.
5) Nessun intervento può
essere deliberato a favore di soggetti o per iniziative privi dei
requisiti richiesti o in
contrasto con le norme regolamentari o, in caso di necessità di un
supplemento di istruttoria, se non vengono prodotti entro il termine
richiesto - che non può essere inferiore a 30 giorni - gli ulteriori
documenti o elementi di giudizio ritenuti necessari per l'esame della pratica.
ART. 16 -
Misure dei benefici.
1) Le assegnazioni di cui al
precedente art. 14 vengono deliberate dalla Giunta Comunale che ne
determina la misura in base ai criteri evidenziati nelle relative
istruttorie e tenendo conto del numero delle domande e delle disponibilità
di bilancio.
2) La misura dell'assegnazione
non potrà comunque superare l'80% del costo preventivato dell'intervento.
3) I contributi saranno
corrisposti in unica soluzione, ma in caso di attività particolarmente
onerose e per comprovata necessità la giunta può deliberare la
corresponsione di un anticipo del 50% ed il saldo sarà corrisposto ad
avvenuta presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute
ed in base all'effettiva consistenza delle medesime.
4) Per i sussidi ed i
contributi "una tantum" corrisposti a soggetti bisognosi, la
misura viene stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale, avuto
riguardo allo stato di bisogno emergente anche dalla relazione
istruttoria degli uffici ed allo stanziamento dell'apposito fondo di
bilancio.
5) L'Amministrazione comunale
potrà anche consentire l'uso a tempo determinato agli interessati di
terreni, locali, attrezzature e strumenti del proprio patrimonio,
definendo apposita convenzione secondo l'oggetto e le finalità
dell'iniziativa, determinando le modalità di utilizzo e restando
sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi.
PARTE
5°: NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 17 -
Servizi di mensa e trasporto scolastico.
1) I servizi contemplati dal
presente articolo sono rivolti alle generalità dei soggetti aventi i
requisiti per usufruirne; le tariffe verranno definite nei relativi
piani annuali tenuto conto dei vincoli di legge, delle necessità di
bilancio e dei costi dei servizi. Le eventuali agevolazioni, riduzioni o
esenzioni possono essere a carattere generale o individuale:
- quelle a carattere
generale possono concernere settori o località o categorie di utenti
(scuola materna - scuola elementare, etc.) ovvero avere riguardo al numero
di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- quelle a carattere
individuale verranno determinate con i criteri stabiliti nei regolamenti
per gli interventi socio assistenziali.
ART. 18 -
Interventi soggetti a disciplina particolare.
1) Per i sottosegnati
interventi il presente Regolamento si applica per quanto non in
contrasto con disposizioni legislative o regolamentari che li
disciplinano:
a) Interventi
assistenziali ed in campo sociale ed in particolare quelli di cui agli
articoli 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, per i quali si interviene
con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato con
deliberazione consiliare n. 191 del 21.12.1988;
b) Interventi attuati
attraverso il patrimonio destinato ad edilizia residenziale pubblica,
per i quali si applica la normativa regionale vigente nel tempo;
c) Interventi in
materia di assistenza scolastica ed attuazione del diritto allo studio,
per il quale, in conformità alla legislazione regionale, devono essere
approvati appositi piani annuali;
d) Interventi
convenzionati di qualsiasi genere, per i quali si applicherà la
disciplina prevista nei procedimenti di approvazione delle convenzioni;
e) Interventi
eccezionali in caso di calamità;
f) Altri interventi per
i quali viga una speciale normativa o per i quali questa Amministrazione
emani appositi atti a contenuto normativo ai sensi dell'art. 12 della L.
n. 241/1990.
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