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CAPITOLO
VII
TUMULAZIONI
ART.
66 - Il
Comune può porre a disposizione dei privati:
1.
Tombe
2.
Loculi
3.
Aree per
la costruzione di tombe di famiglia
4.
Nicchie
per la raccolta dei resti mortali.
ART.
67 - Le
tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all’articolo
precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.
ART.
68 - Le
tombe di famiglia possono essere concesse:
A - ad una o più
persone per esser esclusivamente
B - ad una famiglia
con partecipazione di altre famiglie.
Nel primo caso la
concessione s’intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni
altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono
trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori,
escluso ogni altro. Nel secondo caso le famiglie e le persone concessionarie
possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi
successori escluso ogni altro. Hanno diritto a sepoltura nella tomba di famiglia
di cui alla lettera B:
1.
Il
concessionario
2.
Il
coniuge
3.
Gli
ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado
4.
I
fratelli o le sorelle consanguinei
5.
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(delibera C.C. n. 111/1978)
Tali concessioni
sono a tempo determinato e di durata non superiore a 80 anni, salvo rinnovo (
delibera C.C. n. 106/1977).
Nella tomba di
famiglia potrà, in via eccezionale e temporanea, essere concessa la tumulazione
della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una tassa
stabilita dal Consiglio Comunale.
ART.
69 - Nel
caso che la concessione di sepolture sia fatta a due o più famiglie che
intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono
in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.
ART.
70 - I
loculi consistono in sepolture predisposte dal Comune per tumulazioni di una
sola salma. Tali concessioni non possono essere cedute in
alcun modo, né per qualsiasi titolo ed hanno la durata di anni 40
(delibera C.C. n. 106/1977) dalla data della tumulazione della salma per
la quale il loculo è stato concesso.
Alla scadenza di
tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i
resti mortali nell’ossario comune.
E’ riservata però
agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo,
dietro pagamento dell’intero diritto di concessione in vigore all’epoca
della scadenza. Sul suggello del loculo verrà scritto il cognome e nome, data
di nascita e morte relativa alla salma, ed il nome del marito per le donne
coniugate. Sul suggello verrà pure applicato un portafotografia in bronzo e non
potrà essere applicato alcun altro ornamento o ricordo.
Il prezzo di
concessione dei loculi verrà determinato dal Comune ogniqualvolta provveda alla
costruzione di un gruppo.
ART.
70/BIS - (delibera C.C. n. 111/1978) : Le nicchie per la raccolta dei
resti mortali verranno date in concessione per durata di anni 80.
ART.
71 - Il
Comune può inoltre mettere a disposizione dei privati delle aree per la
costruzione di tombe o cappelle di famiglia. Anche queste concessioni vengono
fatte a tempo determinato di durata non superiore a 80 anni (delibera di C.C. n.
111/1978), salvo rinnovo.
Tali costruzioni
dovranno essere eseguite direttamente dai privati, entro un termine fissato,
pena la decadenza, dietro autorizzazione del Sindaco su conforme parere
dell’Ufficiale Sanitario, sentita la Commissione di Edilizia ed Ornato.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che
possono essere accolte nel sepolcro. Prima dell’uso, dette tombe dovranno
essere collaudate dal Tecnico Comunale, sentito il parere dell’Ufficiale
Sanitario.
ART.
72 - Le
tombe di famiglia devono essere costruite con muratura in pietrame e mattoni
pieni e malta di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a cm. 40 oppure
in calcestruzzo armato con spessore non inferiore a cm. 20. Per ogni feretro
dovrà essere ricavato all’interno della tomba un loculo separato costruito
con solette in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 10 e
chiuso con muratura in mattoni pieni e malta di cemento dello spessore non
inferiore a cm. 15 intonacata esternamente con malta di sabbia e cemento
impermeabilizzata in modo da essere impenetrabile dai liquidi e dai gas.
ART.
73 - La
concessione delle aree, tombe, cellette deve risultare da regolare atto scritto,
steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
ART.
74 - Le
spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei concessionari.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con
spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di
legge.
ART.
75 -
(delibera C.C. n. 73/1982) Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia non
è trasmissibile agli estranei sia per atto tra vivi che per testamento, e non
può essere soggetto a pegno, vincolo od imposta. Il concessionario potrà in
qualsiasi momento rinunciare alla concessione solo a favore del Comune, che
corrisponderà un compenso che sarà determinato di volta in volta dalla Giunta
Municipale sulla base del 50% del valore di mercato.
ART.
76 - In caso
di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il
Comune ne rientra nel pieno suo possesso pubblico, venendo automaticamente anche
in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e
sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.
ART.
77 - Alla
scadenza della concessione (tombe, loculi, cellette ossario), gli interessati
potranno chiederne il rinnovo. In mancanza di tale richiesta, le tombe o il
loculo cadranno nella libera disponibilità del Comune. All’uopo dovrà
adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale. Si dovrà
anche fare avviso agli interessati, qualora se ne conoscano gli indirizzi,
dell’avvenuta scadenza della concessione.
ART.
78 - Qualora
la famiglia concessionaria di tomba o frazione di tomba venga ad estinguersi
prima della scadenza della concessione senza lasciare eredi che possano
succedere nel diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 68 del presente
regolamento, trascorsi venti anni dall’ultima tumulazione, il Comune avrà la
libera disponibilità dei posti rimasti liberi, fermo rimanendo l’obbligo
della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali
esistenti fino alla scadenza della concessione (delibera C.C.n. 111/1978), dopo
di che questi saranno posti nell’ossario comune. Prima di dichiarare la revoca
della concessione di cui sopra, il Comune dovrà applicare apposito avviso per
novanta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune ed all’ingresso del
Cimitero. Decorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso,
il Comune potrà disporre liberamente della tomba o frazione di tomba, sempre
curando che le salme e i resti mortali esistenti siano opportunamente raccolti e
conservati in apposito reparto della medesima sepoltura e fino alla scadenza
della concessione. La Giunta Municipale potrà cedere in uso ad altro
concessionario la tomba o frazione di cui sopra facendo obbligo ai nuovi
concessionari di ricordare, in posizione conveniente il nome dei primitivi
intestatati e dei tumulati. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la
revoca delle concessioni di tombe di famiglia per motivi di funzionalità, di
estetica o altri, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, di
provvedere a trasferire la concessione in altra tomba di eguale capienza.
ART.
79 - Le
concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate
anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, restano
confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla
tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di
insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.
, 08/11/2004
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