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Cap. 7 Tumulazioni

CAPITOLO VII

TUMULAZIONI 

ART. 66 - Il Comune può porre a disposizione dei privati:

1.    Tombe

2.    Loculi

3.    Aree per la costruzione di tombe di famiglia

4.    Nicchie per la raccolta dei resti mortali. 

ART. 67 - Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all’articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale. 

ART. 68 - Le tombe di famiglia possono essere concesse:

A - ad una o più persone per esser esclusivamente

B - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s’intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Nel secondo caso le famiglie e le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori escluso ogni altro. Hanno diritto a sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera B:

1.    Il concessionario

2.    Il coniuge

3.    Gli ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado

4.    I fratelli o le sorelle consanguinei

5.    ---------- (delibera C.C. n. 111/1978)

Tali concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 80 anni, salvo rinnovo ( delibera C.C. n. 106/1977).

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e temporanea, essere concessa la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una tassa stabilita dal Consiglio Comunale. 

ART. 69 - Nel caso che la concessione di sepolture sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione. 

ART. 70 - I loculi consistono in sepolture predisposte dal Comune per tumulazioni di una sola salma. Tali concessioni non possono essere cedute in  alcun modo, né per qualsiasi titolo ed hanno la durata di anni 40 (delibera C.C. n. 106/1977) dalla data della tumulazione della salma per  la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune.

E’ riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell’intero diritto di concessione in vigore all’epoca della scadenza. Sul suggello del loculo verrà scritto il cognome e nome, data di nascita e morte relativa alla salma, ed il nome del marito per le donne coniugate. Sul suggello verrà pure applicato un portafotografia in bronzo e non potrà essere applicato alcun altro ornamento o ricordo.

Il prezzo di concessione dei loculi verrà determinato dal Comune ogniqualvolta provveda alla costruzione di un gruppo. 

ART. 70/BIS -  (delibera C.C. n. 111/1978) : Le nicchie per la raccolta dei resti mortali verranno date in concessione per durata di anni 80. 

ART. 71 - Il Comune può inoltre mettere a disposizione dei privati delle aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia. Anche queste concessioni vengono fatte a tempo determinato di durata non superiore a 80 anni (delibera di C.C. n. 111/1978), salvo rinnovo.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, entro un termine fissato, pena la decadenza, dietro autorizzazione del Sindaco su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, sentita la Commissione di Edilizia ed Ornato. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Prima dell’uso, dette tombe dovranno essere collaudate dal Tecnico Comunale, sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario. 

ART. 72 - Le tombe di famiglia devono essere costruite con muratura in pietrame e mattoni pieni e malta di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a cm. 40 oppure in calcestruzzo armato con spessore non inferiore a cm. 20. Per ogni feretro dovrà essere ricavato all’interno della tomba un loculo separato costruito con solette in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 10 e chiuso con muratura in mattoni pieni e malta di cemento dello spessore non inferiore a cm. 15 intonacata esternamente con malta di sabbia e cemento impermeabilizzata in modo da essere impenetrabile dai liquidi e dai gas. 

ART. 73 - La concessione delle aree, tombe, cellette deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario. 

ART. 74 - Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei concessionari. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge. 

ART. 75 - (delibera C.C. n. 73/1982) Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia non è trasmissibile agli estranei sia per atto tra vivi che per testamento, e non può essere soggetto a pegno, vincolo od imposta. Il concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla concessione solo a favore del Comune, che corrisponderà un compenso che sarà determinato di volta in volta dalla Giunta Municipale sulla base del 50% del valore di mercato. 

ART. 76 - In caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri. 

ART. 77 - Alla scadenza della concessione (tombe, loculi, cellette ossario), gli interessati potranno chiederne il rinnovo. In mancanza di tale richiesta, le tombe o il loculo cadranno nella libera disponibilità del Comune. All’uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale. Si dovrà anche fare avviso agli interessati, qualora se ne conoscano gli indirizzi, dell’avvenuta scadenza della concessione. 

ART. 78 - Qualora la famiglia concessionaria di tomba o frazione di tomba venga ad estinguersi prima della scadenza della concessione senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento, trascorsi venti anni dall’ultima tumulazione, il Comune avrà la libera disponibilità dei posti rimasti liberi, fermo rimanendo l’obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali esistenti fino alla scadenza della concessione (delibera C.C.n. 111/1978), dopo di che questi saranno posti nell’ossario comune. Prima di dichiarare la revoca della concessione di cui sopra, il Comune dovrà applicare apposito avviso per novanta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune ed all’ingresso del Cimitero. Decorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso, il Comune potrà disporre liberamente della tomba o frazione di tomba, sempre curando che le salme e i resti mortali esistenti siano opportunamente raccolti e conservati in apposito reparto della medesima sepoltura e fino alla scadenza della concessione. La Giunta Municipale potrà cedere in uso ad altro concessionario la tomba o frazione di cui sopra facendo obbligo ai nuovi concessionari di ricordare, in posizione conveniente il nome dei primitivi intestatati e dei tumulati. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca delle concessioni di tombe di famiglia per motivi di funzionalità, di estetica o altri, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, di provvedere a trasferire la concessione in altra tomba di eguale capienza. 

ART. 79 - Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

, 08/11/2004
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