COS’E’
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni
richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite
dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non
deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
SI
POSSONO “AUTOCERTIFICARE”:
- 1) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
f) lo stato di famiglia;
g) l'esistenza in vita;
h) la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente;
i) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
j) l’appartenenza a ordini professionali
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualificazione tecnica;
m) situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
n) assolvimento di obblighi contributivi;
o) possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati
presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
r) qualità di studente o di casalinga;
s) qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
u) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio;
v) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
x) vivere a carico;
y) tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la
maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni).
Le dichiarazioni di cui
sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale.
- 2)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti e
qualità personali non autocertificabili (non ricompresi al punto n. 1
precedentemente descritto) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare:
chi sono gli eredi
la situazione di famiglia originaria
la proprietà di un immobile, ecc..
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli
stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o
accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando
siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla copia non
autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per
posta o per via telematica) oppure firmarla in presenza del dipendente
addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).
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Comune di Torrebelvicino
, 25/09/2008
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