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Cos'è e Cosa si può AUTOCERTIFICARE


COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE


Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.


SI POSSONO “AUTOCERTIFICARE”:
1) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
f) lo stato di famiglia;
g) l'esistenza in vita;
h) la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
i) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
j) l’appartenenza a ordini professionali
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualificazione tecnica;
m) situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
n) assolvimento di obblighi contributivi;
o) possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualità di pensionato e categoria di pensione;
r) qualità di studente o di casalinga;
s) qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
u) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
v) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
x) vivere a carico;
y) tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni).
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

 2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi al punto n. 1 precedentemente descritto) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare:
chi sono gli eredi
la situazione di famiglia originaria
la proprietà di un immobile, ecc..
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica) oppure firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).
   
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Comune di Torrebelvicino , 25/09/2008
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