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Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in data 29.01.1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 90 in data
21.12.2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 in data 19.06.2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 in data 06.11.2006
R E G O L A M E N T O
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ART.
1
AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI
UTILIZZATI PER ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
1. L'esenzione dell'imposta spettante ai terreni agricoli del Comune
di Torrebelvicino perchè considerato interamente montano ( art. 7 lett. h D.Lvo
n. 504/92 ), spetta anche alle aree da considerare non fabbricabili ai sensi
dell'art. 2 comma 1 lett. b del predetto D.Lvo, alle seguenti condizioni:
A)
In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs.
446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi
comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9, con obbligo di
assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
B)
La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola
da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se
costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'esenzione suddetta deve esser richiesta entro il mese di giugno
dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di
autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal
Comune.
3. L'esenzione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi
delle condizioni sopra richiamate.
4. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto nel presente
articolo, per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la
stessa attività agricola del soggetto passivo e anagraficamente convivono col
medesimo ed inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso
soggetto passivo.
ART.
2
ESENZIONE PER ENTI PUBBLICI
1. Sono esenti dall'imposta gli immobili non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai seguenti Enti per un
titolo che li rende soggetti passivi di imposta ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo
n. 504/92:
a)
altri Comuni, a condizione di reciprocità;
b)
Regione, Provincia, Comunità Montana, Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui
ambito territoriale è ricompreso il Comune di Torrebelvicino e Consorzi fra
detti Enti di cui il Comune di Torrebelvicino faccia parte.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione
suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al
Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati
catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto
necessario per l'individuazione dei detti beni immobili.
ART. 3
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte
in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare
di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella
quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze i garages
o box, le soffitte, le cantine, che sono ubicati nello stesso edificio o
complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, ovvero, per box e
garages, ad una distanza tale da essere facilmente raggiungibile
quotidianamente senza l'ausilio di mezzi di trasporto e comunque non superiore a
500 ml; in tale ultimo caso l'equiparazione è consentita per non più di 2 unità
(garages - box).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze
continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto
stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la
determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri
previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la
detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e tuttavia l'agevolazione
di cui al comma 1 dà possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le
pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
ART.
4
EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. E' equiparata all'abitazione principale, con conseguente
applicazione sia della aliquota ridotta che della detrazione per questa
prevista, l'unità immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso
gratuito ai parenti fino al secondo grado che la utilizzino come abitazione
principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la concessione va
dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ART.
5
RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DELL'AREA
1. Qualora un'area sia dichiarata inedificabile dagli strumenti
urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta o della
maggiore imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento e
per l'anno precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 3
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
2. Il rimborso non spetta se sull'area siano state eseguite opere di
urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la
successiva edificazione.
3. In caso di contenzioso concernente lo specifico aspetto della
variante urbanistica o l'intera variante, la decisione sul rimborso resta
sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice adito.
ART. 6
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello
venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento
di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta
per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non
inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento
sub. A (valori anno 1999) e sub B (valori anni 1998 e precedenti).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili
per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con
riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di
adozione del presente provvedimento. L'indicazione dei valori relativamente
agli anni pregressi costituisce atto di indirizzo per gli accertamenti, ai
sensi dell'art. 10 comma 1 del presente regolamento.
3. La tabella A di cui al comma 1 può essere modificata
periodicamente entro il termine per deliberare le tariffe dei tributi con
effetto dall'anno successivo.
ART.
7
MODALITA' DI VERSAMENTO
1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa
all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di
riferimento.
2. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite
bollettino di ccp intestato al Comune di Torrebelvicino – servizio tesoreria –
I.C.I. o tramite modello F24.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 è applicabile sia ai versamenti
in autotassazione che a seguito di accertamenti.
ART. 8
AZIONI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI
1. La Giunta determina le azioni di controllo e, tenendo conto
delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua annualmente gruppi di
contribuenti o di basi imponibili o altri criteri per l'effettuazione dei
controlli.
2. La Giunta perseguirà ogni possibilità di collegamento con i
sistemi informativi del Ministero delle Finanze o altre banche dati rilevanti
per la lotta all'evasione.
3. Gli accertamenti per omesso o parziale o tardivo versamento,
motivati e con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli
interessi e delle sanzioni, vengono notificati al contribuente nei termini di
legge a pena di decadenza, anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto
del regolamento comunale da adottarsi sulla base dei criteri stabiliti dal
D.Lvo 19.6.1997 n. 218. Il contribuente in caso di notifica di avviso di
accertamento dovrà rimborsare al Comune la somma di € 5,00.
ART. 9
DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA
1.
Nel
caso di accertamento riguardante più anni d’imposta, e solo per importi
complessivamente non inferiori a lire 1.200.000 per tributi, sanzioni e
interessi, è ammessa - su richiesta del contribuente - la rateazione
dell'importo da pagare in non più di 4 rate trimestrali anticipate. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.
2. Per particolari situazioni di disagio economico-sociale è data
facoltà al funzionario responsabile, su istanza del contribuente, di concedere
rateizzazioni anche con modalità diverse da quelle suesposte, purchè la
rateizzazione abbia durata massima di anni due.
3. Nel caso di mancato o tardivo pagamento di una sola rata il
debitore decade dal beneficio e deve pagare il residuo debito entro 30 giorni
dalla scadenza della rata non puntualmente adempiuta.
4. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per imposta
sanzioni ed interessi sia uguale o superiore a lire 15.000.000 il contribuente è
tenuto a presentare, in caso di rateazione del pagamento, una adeguata garanzia
fideiussoria o bancaria o equipollente.
ART.
10
INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO
Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto
all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari
programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai
programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione
decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo
di lavoro (C.C.N.L.).
ART.
11
LA COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DELLA
DICHIARAZIONE O DENUNCIA
-
Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno i contribuenti devono
comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali
relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato
il diritto ad un’esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L’unità
immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali.
-
Le comunicazioni devono esser sottoscritte dal soggetto passivo e possono
essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero
presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l’interessato a
regolarizzarla, senza l’applicazione delle sanzioni, assegnandogli un
termine non inferiore ai trenta giorni. Se l’interessato non la regolarizza
nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli
effetti.
-
Il funzionario responsabile dell’applicazione del tributo ricorda alla
cittadinanza l’esecuzione dell’adempimento previsto da questo articolo con
manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di
informazione.
-
Nel caso di con titolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da
parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera
gli altri.
-
Per gli immobili indicati nell’articolo 1117 n. 2 del codice civile oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita
catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del
condominio.
-
La comunicazione esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione
prevista dall’art. 10 del D.Lvo 30/12/92 n. 504.
-
L’omissione delle comunicazioni di cui ai commi che precedono comporta
l’applicazione di una sanzione pari al 200% dell’imposta dovuta, comunque
non inferiore a € 100,00 e non superiore ad € 516,00 per ciascuna unità
immobiliare.
-
In caso di infrazioni o errori formali che non diano luogo a liquidazione di
imposta o maggior imposta, il contribuente è invitato a provvedere alla
regolarizzazione entro un termine non inferiore a trenta giorni senza
applicazione di sanzioni.
-
Ove il contribuente non adempia si applicano le sanzioni previste dal D.lvo
30/12/92 n. 504 per la mancata denuncia o dichiarazione. Parimenti si
applicano alla comunicazione infedele le sanzioni previste per le denuncie o
dichiarazione infedeli.
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