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REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Approvato con
Delibera di Consiglio n. 25/06
Art. 1 Istituzione
della tassa rifiuti solidi urbani interni
Art. 2 Ambiti
dell’applicazione della tassa
Art. 3 Particolare
modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite
Art. 4 Soggetti
attivi e passivi
Art. 5 Locali ed
aree tassabili
Art. 6 Locali ed
aree intassabili
Art. 7 Parti comuni
Art. 8
Multiproprietà e centri commerciali
Art. 9 Misurazione
delle superfici
Art. 10
Determinazione della tassa per le utenze domestiche
Art. 11
Determinazione della tassa per le utenze non domestiche
Art. 12 Gettito
della tassa e costo del servizio
Art. 13 Criteri per
la revisione delle tariffe
Art. 14
Classificazione dei locali ed aree tassabili
Art. 15 Locali ed
aree tassabili con superficie ridotta
Art. 16 Agevolazioni
e riduzioni
Art. 17 Modalità per
conseguire agevolazioni e riduzioni
Art. 18 Cumulo delle
riduzioni
Art. 19 Tassa
giornaliera di smaltimento
Art. 20 Denunce
Art. 21 Inizio,
variazioni e cessazione dell’occupazione e detenzione
Art. 22 Accertamento
Art. 23 Riscossione
Art. 24 Rimborsi e
sgravi
Art. 25 Controlli
Art. 26 Sanzioni
Art. 27 Contenzioso
Art. 28 Obblighi
degli Uffici Comunali
Art. 29 Norme
abrogate
ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
1. E’ istituita nel Comune di
Torrebelvicino la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni
qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio
relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. La tassa è corrisposta in base a
tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria.
4. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nelle
fasi del conferimento, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello
smaltimento, sono disciplinate dal regolamento approvato con D.C. n. 10 del
05.03.2002, esecutivo ai sensi di legge, come previsto dall’art. 21, 2° comma,
del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.
ART. 2
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1. Il servizio di nettezza urbana è
disciplinato dal Regolamento previsto dall’articolo 59 del Decreto Legislativo
15 Novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone
del territorio comunale, individuate al Regolamento del servizio di nettezza
urbana, ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente
istituito all’interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei
nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli
insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, con le modalità di cui all’articolo 59 del decreto
Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso
in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del
Regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei
contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai
bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della
tariffa ordinaria. L’utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa,
presentare formale e motivata richiesta all’Ufficio Ambiente del Comune
attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del
servizio.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in
regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle
misure stabilite dall’art. 3 del presente Regolamento.
ART. 3
PARTICOLARI MODALITA’ PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI AREE NON SERVITE
1. Fermo restando quanto disposto dai
commi 2 e 3 del precedente articolo 2 nelle zone montana e collinare dei
rifiuti solidi urbani interni incontra difficoltà e limiti a causa della
particolare conformazione geografica del
territorio, gli occupanti o detentori
dei locali assoggettabili a tassazione geografica del territorio, sono tenuti ad
avvalersi comunque del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei
cassonetti vicini.
2. La tassa è dovuta a seconda della
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in
ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:
DISTANZA DAL CONTENITORE PERCENTUALI DA
APPLICARE
Oltre 500 metri e fino a 1000 m 25%
Oltre 1000 metri 50%
3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni
previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle
strade o accessi privati con la strada pubblica.
ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
1. La tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo
occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso
adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed
attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Sono solidamente tenuti alla
obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare che
fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
3. Nel caso di abitazione a disposizione
(2^ casa) i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo famigliare che fanno
uso permanente in comune dell’abitazione di residenza o principale anche se
posta in altro Comune.
4. Per l’abitazione colonica e gli altri
fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella
zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di
accesso all’abitazione ed al fabbricato.
5. Il Comune, ente impositore, non è
soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e
servizi.
6. Per i locali ammobiliati adibiti ad
uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per
periodi di durata inferiore all’anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei
locali.
ART. 5
LOCALI ED AREE TASSABILI
1. Sono tassabili le superfici dei
locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde,
salve le esclusioni previste dalla Legge e dall’art. 6 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali
e le aree non utilizzati purchè predisposti all’uso salvo quanto previsto
dall’articolo 6 del presente Regolamento.
ART. 6
LOCALI ED AREE INTASSABILI
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che
non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di
inutilizzabilità nel corso dell’anno, quali:
- Locali destinati a centrale termica;
- Vani tecnologici riservati al
funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- Locali, o parte di essi, occupate da
forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza
lavorazione);
- Locali interclusi o impraticabili o in
stato di abbandono, non soggetti a manutenzione;
- Depositi di materiale in disuso o di
cumuli di materiale alla rinfusa;
- Superfici destinate e attrezzate
direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive,
competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle
superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- Superfici destinate e attrezzate
direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività delle scuole di
danza, delle attività di riabilitazione e fisioterapia, con esclusione delle
superfici aperte al pubblico o destinate a servizi e attività accessorie;
- Locali non allacciati ai servizi di
rete e privi di mobilio e suppellettili;
- Edifici o parti di essi destinati
all’esercizio di culti ammessi nello Stato;
- Locali e fabbricati di servizio e
relative aree accessorie dei fondi rustici;
- Locali adibiti a legnaie, soffitte,
sottotetti e simili;
- Fabbricati non agibili ove tale
circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo
di mancata utilizzazione;
- I locali e le aree scoperte per i
quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di
norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale
o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di
Stati esteri.
2. Per eventuali locali ed aree non
considerati nell’elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri
di analogia.
3. Non
sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree scoperte,
diverse da quelle contemplate dall’articolo 15 del presente Regolamento, ove per
specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano
esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme
vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui
ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall’art.
21 del presente Regolamento.
5. Le condizioni di esclusione
dell’applicazione del tributo dovranno essere riscontrabili in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.
ART. 7
PARTI COMUNI
1. Sono escluse dalla tassazione le ree comuni del
condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, sulle cui superfici si
possano produrre rifiuti.
2. All’eventuale uso o detenzione in via esclusiva di
parti condominiali da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione
tributaria in capo a gli stessi.
3. L’amministratore del condominio è tenuto a presentare
entro il 20 gennaio di ciascun anno, all’Ufficio Tributi del Comune, l’elenco
degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
ART. 8
MULTIPROPRIETA’ E CENTRI COMMERCIALI
1. Per i locali ed aree scoperte in uso
comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati
il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della
tassa, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei
singoli esercizi o quote di multiproprietà.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al
comma precedente è tenuto a presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno,
all’Ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali
ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel
caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di
disponibilità esclusiva.
ART. 9
MISURAZIONE DELLE SUPERFICI
1. La superficie tassabile dei locali
viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali
quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree
viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della
superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene
misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie
tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le
frazioni superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al
metro quadrato.
ART. 10
DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa è composta da una parte fissa (TF)
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, commisurata
sulla base delle superfici e da una parte variabile (TV), rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di
gestione.
2.
Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione
del numero degli occupanti in:
-
domestiche residenti;
-
domestiche non residenti.
3.
Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno
stabilito la loro residenza come risulta dall' anagrafe del Comune. La tassa
viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'
anagrafe della popolazione al 1° Gennaio dell' anno di riferimento, ovvero, per
le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia
in sede di comunicazione di nuova iscrizione all' ente gestore.
4. Le utenze domestiche attive di cittadini ivi non
residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le
utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 1 (uno)
nella generalità dei casi. .
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di
riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
a) Particolari situazioni di disagio
sociale ed economico delle famiglie;
b) Particolari progetti ed iniziative
dell’Amministrazione comunale o dalla stessa patrocinati, a sostegno di attività
economico/produttive, a tutela del territorio, dell’ambiente e, in generale di
interessi collettivi peculiari.
ART. 11
DETERMINAZIONE
DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tassa viene determinata, in ragione d’anno, sulla
base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile
dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di
uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Per la determinazione delle tariffe
specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti
entità:
a) gettito previsto del servizio (G): è
dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le
disposizioni dell’art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di
copertura (gc) stabilito con le modalità dell’art. 11 del presente Regolamento:
G = C * gc ( € )
b) Tariffa media (Tm): è data dal
rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva
imponibile (S) nota o accertata:
Tm = G / S ( € / mq = € /
mq )
c) Produttività media (Pm): è data dal
rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente
prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):
Pm = Q / S ( Kg / mq = Kg / mq )
d) Produttività specifica (Ps): è data
dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o
gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):
Ps = Pc / Sc ( Kg / mq = Kg / mq )
e) Costo medio di smaltimento (Cm): è
dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento ( C ) e il
quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):
Cm = C / Q ( € / Kg = € / Kg )
f) Costo specifico di smaltimento (Cs):
è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti
da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto
dalla stessa attività (Qc):
Cs = Cc / Qc ( € / Kg = € / Kg )
3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene
applicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la
produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:
Ps Cs € Kg/mq
€/Kg
Tu = Tm * ---- * --- ( --- * -------- *
-------)
Pm Cm mq Kg/mq €/Kg
4. I dati relativi alla produttività specifica sono
ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente
eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure
utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni,
prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri
Enti ed Istituti di ricerca.
5. I dati relativi al costo specifico
di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma
precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W) compreso
tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di
smaltimento ( C ) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni
singola categoria, secondo la seguente formula:
W
Cc = ------ * C
W
6. Il coefficiente (W) sarà stabilito
tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione
organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità
della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.
ART. 12
GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL
SERVIZIO
1. Il gettito complessivo presunto della
tassa, determinato secondo criteri definiti dall’art. 61 del decreto legislativo
507/93, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con
la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è
dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime
di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento
dei rifiuti solidi urbani di cui l’articolo 2, 3 comma, n. 3, del D.P.R.
10.9.1982, n. 915.
L’eventuale eccedenza del gettito
derivante dalla predetta produzione è computata in diminuzione del tributo
iscritto a ruolo per l’anno successivo.
ART. 13
CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE
1. Ai fini della revisione delle tariffe
della tassa si individuano i seguenti criteri:
a) Revisione della tariffa media (Tm) in ragione del
grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici
tassabili;
b) Revisione periodica dei dati
necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico
qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione
all’introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la
necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle
categorie.
2. L’aggiornamento delle tariffe della
tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in
relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata
costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe
unitarie.
ART. 14
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
1. L’individuazione delle categorie e
sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si
ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e
costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie
analoghe.
2.Attività non specificatamente
analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di
analogia.
3. L’appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili
ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione
funzionale complessiva e non dei singoli locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a
civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
ART. 15
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
1. Sono computate al 50% le aree
scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni.
2. Le riduzioni delle superfici di cui
ai commi precedenti sono applicate con effetto dall’anno successivo a quello di
presentazione della domanda.
3. L’intera superficie tassabile viene
ridotta del 30% per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi si a
contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o
nocivi ove non via sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di
produzione di rifiuti:
-
tipografie, stamperie, incisioni,
vetrerie, serigrafie, laboratori di analisi, laboratori fotografici, eliografie,
gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, lavanderie a secco, tintorie
non industriali, distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto,
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.
4. Per eventuali attività non
considerate nell’elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri
di analogia.
5. La quantità dei rifiuti prodotti si
ottiene applicando il valore di produzione peculiare, con le modalità stabilite
dall’articolo 12, all’intera superficie tassabile e dalla documentazione
probante presentata dal contribuente.
6. L’intera superficie tassabile nel
caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e
rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo
viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:
a)
Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non
inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa
ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al
pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di
produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al
25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un’analoga diminuzione
del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della
relativa tariffa unitaria pari al 20%.
b) A favore delle attività che diano
luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di
recupero e per i quali il soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta
e smaltimento dei rifiuti abbia attivato delle forme di recupero, anche senza
utili diretti, attraverso le quali viene ridotto il quantitativo di rifiuti
conferiti all’impianto di smaltimento utilizzato ordinariamente. La condizione
richiesta è la dimostrazione, da parte del titolare dell’attività, di aver dato
luogo ad interventi organizzativi che consentono di selezionare e/o separare
integralmente la frazione recuperabile, dimostrando l’incidenza di quest’ultima
per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. La riduzione accordata
della tariffa unitaria è pari al 10%.
c) Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa
dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni
normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati
diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile
l’incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale
complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al
30%.
7. la riduzione percentuale di cui ai
commi precedenti verrà applicata a richiesta dell’interessato, da presentare
all’ufficio tributi del Comune, a conclusione dell’istruttoria tecnica, con
effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda,
previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a
proprie spese e nel rispetto della normativa e dell’effettivo e oggettivo
riutilizzo.
ART. 16
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
1. Sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle
vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'
abbattimento del 10% della tassa per le utenze domestiche che dichiarano di
provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il
processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà
confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost
prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti;
ART. 17
MODALITA’ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
1. Le richieste di riduzione devono
essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall’art.
21 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno
irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni una volta concesse
competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a
che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà
procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il
mantenimento delle riduzioni e dell’agevolazione.
ART. 18
CUMULO DELLE RIDUZIONI
1. Ove ne ricorrano i presupposti, le
riduzioni tariffarie previste dall’art. 17, 1° e 2° comma, del presente
Regolamento, sono cumulabili entro il limite massimo dell’80 per cento della
tariffa ordinaria.
2. Ove ricorrano i presupposti le
riduzioni della superficie tassabile previste dall’art. 15 del presente
Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell’80% della superficie
complessiva.
ART. 19
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1 Per il servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche,
di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la
tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria dovuta per metro
quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all’ammontare
della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla
categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative,
diviso per 365 e maggiorate del 50%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è
dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dei
locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri
derivanti dall’applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L’obbligo della denuncia dell’uso
temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare
contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
all’atto dell’occupazione con il modulo di cui all’art. 50 del D.Lgs.
15.11.1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento
diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che
non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è
recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. La tassa giornaliera di smaltimento
non si applica nei seguenti casi:
a. occupazioni effettuate da girovaghi
ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
b. occupazioni per il commercio in forma
itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
c. occupazioni occasionali di pronto
intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
d. occupazioni per effettuazione di
traslochi;
e. occupazioni per operazioni di carico
e scarico per il tempo strettamente necessario al loro
svolgimento;
f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non
superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
g. Occupazioni realizzate con cantieri
edili.
7. La tassazione può
essere soggetta a convenzione.
ART. 20
DENUNCE
1. I soggetti indicati all’art. 63 del
D.Lgs. n. 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 Gennaio successivo
all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree
tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall’art. 70
del citato Decreto Legislativo.
2. L’ufficio Tributi rilascia ricevuta
della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la
denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli
anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In
caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al
comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed
alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della
tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in
relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere indicati
i locali ed aree intassabili, ed il motivo della non tassabilità, al fine di
consentire i necessari controlli.
ART. 21
INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E
DETENZIONE
1. L’obbligazione tributaria decorre dal
giorno in cui ha avuto inizio l’utenza. Alla denuncia di occupazione (denuncia
originaria ) è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la
denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggiore
ammontare della tassa.
2. L’obbligazione tributaria cessa a
decorrere dal giorno d successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia
di cessazione debitamente accertata, la quale costituisce a favore del
contribuente il diritto all’abbuono del tributo. Alla denuncia di cessazione
dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree è assimilata, per la decorrenza
degli effetti giuridici, la denuncia di variazione delle condizioni di
tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.
3. In caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è
dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di
cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a
seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
4. Il contribuente è obbligato a
denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione
della tariffa ridotta di cui all’art. 17 – 1° e 2° comma – del presente
Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa
denuncia di variazione dall’art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
ART. 22
ACCERTAMENTO
1. In caso di denuncia
infedele o incompleta, l’Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente
all’anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, per la parte
interessata all’inizio dell’utenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’Ufficio
emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere
presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
Funzionario designato ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il Comune non è tenuto a notificare
ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell’ammontare della
tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.
ART. 23
RISCOSSIONE
1. La riscossione avviene con iscrizione
in ruoli ordinari, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal Funzionario
Responsabile sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate
e degli avvisi di accertamento notificati.
ART. 24
RIMBORSI E SGRAVI
1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei
modi e nei termini stabiliti dall’art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi e gli sgravi sono disposti
dal Funzionario Responsabile sulla base di adeguata documentazione.
ART. 25
CONTROLLI
1. Ai fini del controllo dei dati
contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite
rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, dell’Ufficio
Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere
atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a
rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire
debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini
di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche
economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato
adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente
nel termine concesso, il messo accertatore, munito di autorizzazione del Sindaco
e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può
accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di
segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del
responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del
contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti
dall’art. 2729 del Codice Civile.
ART. 26
SANZIONI
1. Le sanzioni sono irrogate con le
modalità stabilite dall’art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. Per l’omessa, inesatta o tardiva
indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la
mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell’elenco di cui
all’art. 7, comma 5, del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da
€ 25 a € 77 da determinare in base alla gravità della violazione.
3. Il Sindaco determina l’ammontare
delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
ART. 27
CONTENZIOSO
1. Il contenzioso, fino all’insediamento
degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, è disciplinato dall’articolo 63 del D.P.R. 28
gennaio1988, n. 43 e dall’articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
ART. 28
OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI
1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni
anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, sono
tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto,
fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui all’art.
21 del presente Regolamento.
ART. 29
NORME ABROGATE
1. Il presente Regolamento abroga e
sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, con
effetto dal 1° gennaio 2006.
La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun
esonero o riduzione della tariffa.
Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda
dei casi, dalla proprietà, dall' usufrutto, dal diritto di abitazione, dal
comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione
di fatto.
Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile
individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha
presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'
intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza
domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività
industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati
o associazioni non riconosciute, nei confronti dei soggetti che li rappresentano
o li dirigono.
Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i
componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e
coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di
abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'
abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale
vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in
funzione di garanzia fungibile nell' adempimento della prestazione
patrimoniale.
Commisurazione della tariffa
-
La tariffa è composta, in
ossequio a quanto disposto dal D.P.R. 158/99, da una parte fissa (TF)
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, commisurata sulla base delle superfici e da una parte
variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione.
-
La tariffa è articolata
nelle fasce di utenza domestica, la cui entrata tariffaria è determinata in
base alle superfici ed al numero di componenti il nucleo familiare e di
utenza non domestica, la cui entrata tariffaria è correlata alle superfici
ed ai coefficienti potenziali di produzione rifiuti.
-
Il Comune, sulla base del
piano finanziario di cui al precedente articolo 4 :
-
suddivide le entrate
tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute
dalle utenza di attività economiche, assicurando la copertura delle voci
di costo indicate nel D.P.R. 158/99;
-
definisce le modalità
di accesso e di erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste
dai commi 10 e 14 dell' art. 49 del D.Lgs. 22/97.
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Sino a che non siano
messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i
criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa introdotti dal
D.P.R. 158/99 e riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.
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Nelle unità immobiliari
adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'
attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le
categorie in rapporto alle rispettive superfici.
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