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REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
PER ANZIANI E DISABILI
Approvato
con deliberazione di C.C. n. 79/94
Il
servizio di assistenza domiciliare rientra tra i servizi per i quali è
essenziale considerare la globalità della persona, il suo contesto di
vita, l'erogazione di interventi integrati;
Il
servizio assistenza domiciliare è un valido strumento per contrastare
l'emarginazione, elevando la qualità della vita delle persone anziane e
disabili.
In
particolare, suo obiettivo è quello di sostenere il singolo od il
nucleo familiare attraverso prestazioni che garantiscono le condizioni per
il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita.
Il
servizio, non intendendo sostituirsi alle risorse della comunità locale
( vicinato, volontariato ) ed in particolare al contributo dei familiari,
promuove e stimola la collaborazione dei parenti per evitare situazioni
di deresponsabilizzazione e delega.
Il
servizio assistenza domiciliare è disciplinato dalla L.R. n. 72/75 - art.
5, dalla L.R. n. 55/82 - artt. 2 e 6, e dal Regolamento Regionale n.
8/84.
Destinatari del servizio sono:
- anziani: *
autosufficienti;
* con limitata autonomia personale;
* con problemi di assistenza sanitaria;
- soggetti con ridotta autonomia per handicap o invalità;
- minori disabili;
- minori con gravi situazioni di carenza assistenziale;
- famiglia, che, facendosi carico di un proprio familiare in
difficoltà, ha bisogno di essere sostenuta e aiutata.
Gli interventi erogabili all'interno del servizio assistenza domiciliare possono
essere di varia tipologia, in particolare:
a)
interventi sociali: le prestazioni di segretariato sociale,
la attivazione di reti informali di solidarietà verso i destinatari del
servizio e le loro famiglie; l'attivazione di forme di incontro fra
soggetti di generazioni diverse; la gestione di momenti critici
dell'anziano e della sua famiglia; l'attività di consulenza sociale e
di orientamento; la pubblicizzazione del servizio; l'istruzione e verifica
dei casi ad esso segnalati; il coordinamento delle informazioni; la
documentazione delle prestazioni; la socializzazione dei momenti di
verifica del servizio.
b)
interventi socio-assistenziali: le prestazioni di pulizia
ordinaria dell'abitazione; la preparazione dei pasti, qualora non
reperibili all'esterno; il riordino dei locali; l'accudimento della
persona mediante prestazioni integrative e non sostitutive delle sue
capacità.
c)
interventi sanitari di natura medica: quelli previsti per i
livelli uniformi di assistenza sanitaria di base, con particolare
attenzione alla visita medica domiciliare, alla definizione e gestione
del piano di trattamento individuale domiciliare di pazienti non
deambulanti e anziani; alla visita medica domiciliare con carattere di
urgenza nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi e alle
conseguenti proposte e prescrizioni.
d)
interventi sanitari di natura infermieristica: le
prestazioni del mansionario dell'infermiere professionale prescritte per
l'attuazione a domicilio dal medico di base; i rapporti tra l'assistito e
il medico di base, qualora il primo ne sia impedito; il collegamento con
il medico di base per la verifica delle prestazioni effettuate.
e)
interventi socio-educativi: quelli finalizzati
all'integrazione delle funzioni educative e di cura, proprie della
famiglia, nei confronti di minori con difficoltà di comportamento e di
integrazione sociale; quelli finalizzati a supportare la famiglia in
difficoltà nella erogazione delle cure primarie nei primi mesi di vita
del bambino.
Il
servizio assistenza domiciliare si avvale di operatori professionali
quali:
- l'assistente sociale
- l'assistente domiciliare
- l'infermiere professionale
- il medico
- altri operatori quali: l'educatore ed il terapista della
riabilitazione;
1. L'ASSISTENTE SOCIALE può risultare essere
dipendente del Comune o dipendente dell'U.L.S.S. quale componente
l'equipe del Distretto Socio-Sanitario di Base.
Le
competenze dell'assistente sociale che opera per il servizio assistenza
domiciliare sono:
-
segretariato sociale;
- raccolta
delle richieste di accesso al servizio;
-
valutazione della richiesta e
rilevazione del bisogno al fine di determinare la tipologia e la
quantificazione dell'intervento.
In questo
ambito di intervento L'ASSISTENTE SOCIALE deve godere della massima
autonomia operativa che si esplica mediante colloqui dirette con l'utenza
e con i familiari ed attraverso visite domiciliari a discrezione
dell'operatore:
- coordinamento del servizio
- verifica dello stato di attuazione del servizio e della
rispondenza di questo ai reali bisogni dell'utente.
2. L'ASSISTENTE DOMICILIARE con
le seguenti mansioni:
- disbrigo e
riordino della casa;
- lavori di
piccolo bucato, stiratura, cucito;
- acquisto
della spesa ed eventuale aiuto nella preparazione dei pasti;
- aiuto per
la pulizia e il riordino personale dell'anziano;
- sostegno e
stimolo psicologico nei confronti dell'anziano assistito e del suo
ambiente di vita al fine di mantenere vive le residue risorse di
autosufficienza.
Gli utenti
che possono accedere al SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE sono individuati
sulla base di una raccolta di informazioni finalizzata alla valutazione
dello stato di bisogno e che riguardano:
- lo stato
di autosufficienza o la presenza di handicap invalidanti;
- la
presenza o meno di familiari e vicini che possano intervenire a coprire
alcune esigenze;
- le
situazioni per le quali si possa evitare l'istituzionalizzazione
attraverso un intervento domiciliare.
Il servizio
erogato può essere soggetto a variazioni nel corso del suo svolgimento
sia nella durata che nelle mansioni attivate, a seconda della
modificazione dello stato di bisogno valutato dall'assistente sociale.
Modalità di accesso al
Servizio
Nel
caso che il Comune intenda avvalersi dell'ASSISTENTE SOCIALE nel Distretto
Socio-Sanitario di Base, tutte le richieste di assistenza domiciliare
devono far capo all' ASSISTENTE SOCIALE che analizzerà ogni singola
richiesta e, dopo aver raccolto le necessarie informazioni, proporrà al
Comune le proprie proposte operative.
La
scheda di richiesta di intervento ed il modulo per la raccolta dati ed
informazioni possono essere definiti nel modello allegato che dovrà
essere adottato da tutti i Comuni compresi nell'U.L.S.S. n. 6 Alto
Vicentino.
La
modulistica potrà essere corredata da un relazione dell'ASSISTENTE
SOCIALE.
La
comunicazione dell'erogazione o meno del Servizio viene fatta per iscritto
da parte dell'Amministrazione Comunale all'utente interessato o al
Responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Base, specificando
l'eventuale onere a carico dell'utente, che sarà determinato secondo i
parametri stabiliti da apposita tabella, o comunque dai criteri stabiliti
dalle singole Amministrazioni Comunali.
Nel
caso in cui si ravvisasse la necessità di erogare il pasto caldo a
domicilio, la modalità di accesso al servizio sarà la stessa della
richiesta di assistenza domiciliare.
Il
programma degli interventi da erogare per il SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE sarà definito dall'ASSISTENTE SOCIALE.
Le
modalità di erogazione degli interventi saranno definite dall'ASSISTENTE
SOCIALE del Distretto Socio-Sanitario di Base con l'Amministrazione
Comunale qualora l'assistente domiciliare sia dipendente comunale o con il
Responsabile dell'Istituzione che metterà a disposizione del Servizio gli
operatori necessari.
Dovrà
essere tenuta nella giusta considerazione la necessità di assicurare
all'utente la continuità della figura dell'assistenza domiciliare ed il
massimo rispetto degli orari nella erogazione delle prestazioni.
Le
Amministrazioni Comunali dovranno segnalare al Distretto Socio-Sanitario
di Base la figura di riferimento Comunale ( Sindaco, Assessore,
Funzionario ecc. ) all'ASSISTENTE SOCIALE, nel suo ruolo di coordinatore
del SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.
Le
Amministrazioni Comunali dovranno altresì trasmettere ai Distretti
Socio-Sanitari di Base le tabelle di contribuzione a carico dell'utente
fissate dalle singole Amministrazioni Comunali per l'erogazione del
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.
Nei
casi in cui il SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE debba ricomprendere
interventi da parte di personale medico o paramedico, dovrà essere
coinvolto il Responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Base che
adotterà le decisioni che riterrà più opportune al caso segnalato.
Assistenza economica
L'Amministrazione
Comunale che non disponga di proprio personale dipendente con qualifica di
assistente sociale può ricorrere all' ASSISTENTE SOCIALE dei Servizi
Istituzionali o territoriali dell' U.L.S.S. n. 6.
Nel
caso sia necessario acquisire informazioni in merito alle condizioni
sociali di vita di un utente o del suo nucleo familiare, l'Amministrazione
Comunale può segnalare il caso all'ASSISTENTE SOCIALE dipendente dell'U.L.S.S.,
che, raccolte le necessarie informazioni, attraverso gli strumenti che
riterrà più opportuni, proporrà all'Amministrazione Comunale interventi
appropriati.
Si specifica
che:
-
l' ASSISTENTE SOCIALE del Distretto Socio-Sanitario di Base si fa
carico prioritariamente di problematiche relative ai minori, agli anziani,
ai disabili;
-
presso gli altri Servizi territoriali ( Consultori familiari,
Servizio per le Tossicodipendenze, Dipartimento di Psichiatria, ecc. )
è presente, tra gli altri operatori, una ASSISTENTE SOCIALE alla quale
l'Amministrazione Comunale può rivolgersi direttamente, o tramite il
responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Base, per acquisire tutte le
informazioni che ritiene utili.
Si ritiene
altresì utile specificare che, in talune situazioni, l'accesso al
contributo economico da parte di persona a rischio di emarginazione può
essere subordinato alla predisposizione ed attuazione di un progetto
riabilitativo ed alla verifica dell'impegno ad attuarlo da parte del
soggetto interessato.
L'amministrazione
Comunale si farà carico di comunicare ai responsabili dei Distretti
Socio Sanitari di Base ogni provvedimento normativo che regolamenta
l'erogazione di provvidenze economiche e disciplini la modalità di
accesso ai servizi.
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