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Regolamento per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili

  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PER ANZIANI E DISABILI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 79/94

 

            Il servizio di assistenza domiciliare rientra tra i servizi per i quali è essenziale considerare la globalità della persona, il suo contesto di vita, l'erogazione di interventi integrati;

            Il servizio assistenza domiciliare è un valido strumento per contrastare l'emarginazione, elevando la qualità della vita delle persone anziane e disabili.

            In particolare, suo obiettivo è quello di sostenere il singo­lo od il nucleo familiare attraverso prestazioni che garantiscono le condizioni per il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita.

            Il servizio, non intendendo sostituirsi alle risorse della co­munità locale ( vicinato, volontariato ) ed in particolare al contributo dei familiari, promuove e stimola la collaborazione dei pa­renti per evitare situazioni di deresponsabilizzazione e delega.

            Il servizio assistenza domiciliare è disciplinato dalla L.R. n. 72/75 - art. 5, dalla L.R. n. 55/82 - artt. 2 e 6, e dal Regola­mento Regionale n. 8/84.

 

Destinatari del servizio sono:

- anziani:  * autosufficienti;

                 * con limitata autonomia personale;

                 * con problemi di assistenza sanitaria;

- soggetti con ridotta autonomia per handicap o invalità;

- minori disabili;

- minori con gravi situazioni di carenza assistenziale;

- famiglia, che, facendosi carico di un proprio familiare in difficoltà, ha bisogno di essere sostenuta e aiutata.

 

Gli interventi erogabili all'interno del servizio assistenza do­miciliare possono essere di varia tipologia, in particolare:

a)            interventi sociali: le prestazioni di segretariato sociale, la attivazione di reti informali di solidarietà verso i destinatari del servizio e le loro famiglie; l'attivazione di forme di incontro fra soggetti di generazioni diverse; la gestio­ne di momenti critici dell'anziano e della sua famiglia; l'at­tività di consulenza sociale e di orientamento; la pubblicizzazione del servizio; l'istruzione e verifica dei casi ad esso segnalati; il coordinamento delle informazioni; la documentazione delle prestazioni; la socializzazione dei mo­menti di verifica del servizio.

b)            interventi socio-assistenziali: le prestazioni di pulizia ordinaria dell'abitazione; la preparazione dei pasti, qualora non reperibili all'esterno; il riordino dei locali; l'accudimento della persona mediante prestazioni integrative e non sostitutive delle sue capacità.

c)            interventi sanitari di natura medica: quelli previsti per i livelli uniformi di assistenza sanitaria di base, con particolare attenzione alla visita medica domiciliare, alla defini­zione e gestione del piano di trattamento individuale domici­liare di pazienti non deambulanti e anziani; alla visita medi­ca domiciliare con carattere di urgenza nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi e alle conseguenti proposte e prescrizioni.

d)            interventi sanitari di natura infermieristica: le prestazioni del mansionario dell'infermiere professionale prescritte per l'attuazione a domicilio dal medico di base; i rapporti tra l'assistito e il medico di base, qualora il primo ne sia impedito; il collegamento con il medico di base per la verifi­ca delle prestazioni effettuate.

e)            interventi socio-educativi: quelli finalizzati all'integrazione delle funzioni educative e di cura, proprie della famiglia, nei confronti di minori con difficoltà di comportamento e di integrazione sociale; quelli finalizzati a supportare la famiglia in difficoltà nella erogazione delle cure primarie nei primi mesi di vita del bambino.

             Il servizio assistenza domiciliare si avvale di operatori professionali quali:

- l'assistente sociale

- l'assistente domiciliare

- l'infermiere professionale

- il medico

- altri operatori quali: l'educatore ed il terapista della riabilitazione;

 1. L'ASSISTENTE SOCIALE può risultare essere dipendente del Comu­ne o dipendente dell'U.L.S.S. quale componente l'equipe del Distretto Socio-Sanitario di Base.

Le competenze dell'assistente sociale che opera per il servizio assistenza domiciliare sono:

- segretariato sociale;

- raccolta delle richieste di accesso al servizio;

- valutazione  della richiesta e rilevazione del bisogno al fine di determinare la tipologia e la quantificazione dell'intervento.

In questo ambito di intervento L'ASSISTENTE SOCIALE deve godere della massima autonomia operativa che si esplica mediante colloqui dirette con l'utenza e con i familiari ed attraverso visite domiciliari a discrezione dell'operatore:

- coordinamento del servizio

- verifica dello stato di attuazione del servizio e della rispondenza di questo ai reali bisogni dell'utente.

 

2. L'ASSISTENTE DOMICILIARE con le seguenti mansioni:

- disbrigo e riordino della casa;

- lavori di piccolo bucato, stiratura, cucito;

- acquisto  della spesa ed eventuale aiuto nella preparazione dei pasti;

- aiuto per la pulizia e il riordino personale dell'anziano;

- sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'anziano assistito e del suo ambiente di vita al fine di mantenere vive le residue risorse di autosufficienza.

 

Gli utenti che possono accedere al SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE sono individuati sulla base di una raccolta di informazioni fina­lizzata alla valutazione dello stato di bisogno e che riguardano:

- lo stato di autosufficienza o la presenza di handicap invalidan­ti;

- la presenza o meno di familiari e vicini che possano intervenire a coprire alcune esigenze;

- le situazioni per le quali si possa evitare l'istituzionalizzazione attraverso un intervento domiciliare.

Il servizio erogato può essere soggetto a variazioni nel corso del suo svolgimento sia nella durata che nelle mansioni attivate, a seconda della modificazione dello stato di bisogno valutato dall'as­sistente sociale.

 

Modalità di accesso al Servizio

            Nel caso che il Comune intenda avvalersi dell'ASSISTENTE SOCIALE nel Distretto Socio-Sanitario di Base, tutte le richieste di assistenza domiciliare devono far capo all' ASSISTENTE SOCIALE che analizzerà ogni singola richiesta e, dopo aver raccolto le necessarie informazioni, proporrà al Comune le proprie proposte operative.

            La scheda di richiesta di intervento ed il modulo per la raccolta dati ed informazioni possono essere definiti nel modello allegato che dovrà essere adottato da tutti i Comuni compresi nell'U.L.S.S. n. 6 Alto Vicentino.

            La modulistica potrà essere corredata da un relazione dell'AS­SISTENTE SOCIALE.

            La comunicazione dell'erogazione o meno del Servizio viene fatta per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale all'utente interessato o al Responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Base, specificando l'eventuale onere a carico dell'utente, che sa­rà determinato secondo i parametri stabiliti da apposita tabella, o comunque dai criteri stabiliti dalle singole Amministrazioni Comunali.

            Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di erogare il pasto caldo a domicilio, la modalità di accesso al servizio sarà la stessa della richiesta di assistenza domiciliare.

            Il programma degli interventi da erogare per il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE sarà definito dall'ASSISTENTE SOCIALE.

            Le modalità di erogazione degli interventi saranno definite dall'ASSISTENTE SOCIALE del Distretto Socio-Sanitario di Base con l'Amministrazione Comunale qualora l'assistente domiciliare sia dipendente comunale o con il Responsabile dell'Istituzione che metterà a disposizione del Servizio gli operatori necessari.

            Dovrà essere tenuta nella giusta considerazione la necessità di assicurare all'utente la continuità della figura dell'assistenza domiciliare ed il massimo rispetto degli orari nella erogazione delle prestazioni.

            Le Amministrazioni Comunali dovranno segnalare al Distretto Socio-Sanitario di Base la figura di riferimento Comunale ( Sindaco, Assessore, Funzionario ecc. ) all'ASSISTENTE SOCIALE, nel suo ruolo di coordinatore del SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.

            Le Amministrazioni Comunali dovranno altresì trasmettere ai Distretti Socio-Sanitari di Base le tabelle di contribuzione a carico dell'utente fissate dalle singole Amministrazioni Comunali per l'erogazione del SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.

            Nei casi in cui il SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE debba ricomprendere interventi da parte di personale medico o paramedico, dovrà essere coinvolto il Responsabile del Distretto Socio-Sa­nitario di Base che adotterà le decisioni che riterrà più opportu­ne al caso segnalato.

 

Assistenza economica

            L'Amministrazione Comunale che non disponga di proprio personale dipendente con qualifica di assistente sociale può ricorrere all' ASSISTENTE SOCIALE dei Servizi Istituzionali o territoriali dell' U.L.S.S. n. 6.

            Nel caso sia necessario acquisire informazioni in merito alle condizioni sociali di vita di un utente o del suo nucleo familiare, l'Amministrazione Comunale può segnalare il caso all'ASSISTEN­TE SOCIALE dipendente dell'U.L.S.S., che, raccolte le necessarie informazioni, attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, proporrà all'Amministrazione Comunale interventi appropriati.

Si specifica che:

-           l' ASSISTENTE SOCIALE del Distretto Socio-Sanitario di Base si fa carico prioritariamente di problematiche relative ai minori, agli anziani, ai disabili;

-           presso gli altri Servizi territoriali ( Consultori familiari, Servizio per le Tossicodipendenze, Dipartimento di Psichia­tria, ecc. ) è presente, tra gli altri operatori, una ASSISTENTE SOCIALE alla quale l'Amministrazione Comunale può ri­volgersi direttamente, o tramite il responsabile del Distretto Socio-Sanitario di Base, per acquisire tutte le informazioni che ritiene utili.

Si ritiene altresì utile specificare che, in talune situazioni, l'accesso al contributo economico da parte di persona a rischio di emarginazione può essere subordinato alla predisposizione ed attua­zione di un progetto riabilitativo ed alla verifica dell'impegno ad attuarlo da parte del soggetto interessato.

L'amministrazione Comunale si farà carico di comunicare ai respon­sabili dei Distretti Socio Sanitari di Base ogni provvedimento normativo che regolamenta l'erogazione di provvidenze economiche e di­sciplini la modalità di accesso ai servizi. 

 

Comune di Torrebelvicino , 08/11/2004
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