R
E G O L A M E N T O C
O M U N A L E
PER
L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Approvato con deliberazione di
C.C. n. 51 del 18.05.1998.
ART.
1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.
Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio
immobiliare del Comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di
pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
ART.
2 - BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
1.
Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà
del Comune, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 12, comma 3 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART.
3 - COMPETENZE DEGLI ORGANI
1.
Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti
fondamentali del Consiglio, appartengono alla competenza del Consiglio
comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera m) della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2.
Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio
comunale, appartiene al responsabile del servizio competente, il quale è
direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati
dall'amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della
gestione.
ART.
4 - PERIZIA E STIMA DEI BENI
1.
I beni oggetto di alienazione debbono essere previamente identificati
dall'Ufficio Tecnico Comunale, in modo che siano indicati:
a) la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i
diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
b) la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e
degli accessori;
c) i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale
affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
d) il valore venale da porre a base della gara, dedotto il
capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da
accollarsi
espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso
di gara.
2.
Per casi particolari la Giunta può affidare la stima di un esperto esterno che
vi provvederà con perizia giurata.
ART.
5 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.
La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si dispone l'alienazione
del bene deve contenere:
a) la descrizione del bene oggetto della vendita con
l'indicazione dei confini;
b) l'indicazione dei dati catastali:
-
partita catastale
- per i
terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie
- per i
fabbricati: consistenza e rendita catastale.
c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
d) il prezzo di stima dell'immobile.
2.
La vendita, altresì, è effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni
generali:
a) la vendita si intende fatta a corpo o se del caso a
misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la
quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune;
b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi
di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento di tutto o
in parte dell'immobile acquistato;
c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo
atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al
perfezionamento del contratto;
d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli
obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;
e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero
dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e
a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato
secondo i termini e le modalità preventivamente stabilite dall'amministrazione;
g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti
devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare
l'adempimento dei loro impegni, nonchè il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà
eleggere il domicilio legale.
ART.
6 - MODALITA' DI VENDITA
1.
La vendita dei beni si effettua di norma mediante pubblici incanti, sulla base
del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni in
conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
ART.
7 - BANDO
1.
Il bando di gara deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:
a - i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
b - il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il
pagamento;
c - i diritti e i pesi inerenti al fondo;
d - l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procedere
alle gare;
e - il luogo e l'ufficio presso cui si effettuano le gare;
f - gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di
gara;
g - l'ammontare della cauzione;
h - il metodo di gara;
i - l'indicazione se
si farà luogo ad aggiudicazione quant'anche si presenti un solo offerente;
l - eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione
economico finanziaria degli offerenti;
m - per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il
Registro delle imprese;
n - in caso di società, la composizione degli organi e di
chi possiede la rappresentanza legale;
o - la possibilità di ammettere offerte per procura, anche
per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome
di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate;
p - le modalità di presentazione dell'offerta;
q - le modalità di compilazione dei documenti,
dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e
sigillatura;
r - l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione
dalla gara;
s - l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
t - l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni
di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 689/81;
u - nel caso di società, l'indicazione espressa, che può
essere contenuta nel certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, che
negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione
controllata;
v - il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta.
ART.
8 - PUBBLICITA' DEGLI AVVISI GARA
1.
Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi
con le seguenti modalità:
a) all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni;
b) all'albo pretorio della Provincia e dei Comuni limitrofi;
c) sul Bollettino ufficiale della Regione;
d) sul foglio degli annunzi legali della Provincia;
e) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione
locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 200.000 ECU;
f) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo
a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 di ECU;
2.
Le pubblicazioni di cui alle legge da b) a f) devono avvenire almeno 15 giorni
prima del giorno fissato per l'incanto.
3.
I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di
comprovata e motivata urgenza.
ART.
9 - COMMISSIONE DI GARA
1.
L'incanto ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata
da apposita Commissione così composta:
a) il Responsabile del Servizio, con funzioni di Presidente;
b) n. 2 dipendenti comunali, componenti, all'uopo designati
dal Presidente;
2.
Assiste, con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale
dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un dipendente comunale designato
dal Presidente.
3.
Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire la competenza a gestire il
procedimento della gara, ivi compresa la presidenza della Commissione di cui
al comma 1, al Segretario Comunale.
ART.
10 - OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE
1.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura
deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma
autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.
2.
Allorchè le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si
intendono solidalmente obbligate.
3.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha
presentato l'offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto
dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni
successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In
mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come
vero ed unico aggiudicatario.
4.
In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, sarà sempre
garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.
5.
I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante
l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed
accettata la dichiarazione.
ART.
11 - DEPOSITI DI GARANZIA E PER SPESE CONTRATTUALI
1.
Nessuno può partecipare all'asta se non comprovi di aver depositato, presso la
Tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale
l'incanto viene aperto e l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato
nell'avviso d'asta.
2.
Il deposito deve essere fatto in contanti.
3.
Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi
di cui ai precedenti commi. Di ogni mancanza o carenza di detti depositi sono
responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi assiste come segretario.
4.
Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta sarà
considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in
titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso
aggiudicatario, in denaro contante.
ART.
12 - MODALITA' DELLA GARA
1.
L'asta, secondo le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo
facciano ritenere più vantaggioso per l'amministrazione, si tiene in uso dei
seguenti modi:
a) col metodo di estinzione della candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo
base indicato nell'avviso d'asta.
ART.
13 - ESTINZIONE DI CANDELA VERGINE
1.
Quando l'asta si tiene col metodo delle estinzione delle candele, se ne devono
accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte
offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle
candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà
ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.
2.
Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto,
si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto
il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano
interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo
migliore offerente.
3.
Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi
nell'avviso d'asta o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.
4.
Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno
offerte di almeno due concorrenti.
ART.
14 - OFFERTE MEDIANTE SCHEDE SEGRETE
1.
Quando l'asta si tiene con il metodo delle offerte segrete, quest'ultime,
unitamente alla prova dell'eseguito deposito, devono essere inviate
all'amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente, per mezzo del
servizio postale raccomandato. Tali offerte, per essere valide, devono
pervenire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello
fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.
2.
Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono
ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta, nel
giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre i pieghi in presenza dei
concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.
3.
L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato
nell'avviso d'asta.
4.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione
quanto sia stata presentata una sola offerta valida, se giudica opportuno e
conveniente ripetere la gara.
5.
Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed
essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione
tra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che
lo creda più opportuno il Presidente di gara. Colui che risulta migliore
offerente è dichiarato aggiudicatario.
6.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.
ART.
15 - RIPETIZIONE DELLA GARA
1.
Nel caso che risulti infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un
secondo esperimento con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del
primo salvo le precisazioni di cui agli articoli 13 comma 4 e 14 comma 4.
2.
Qualora risultino infruttuosi due esperimenti d'asta e l'amministrazione, previa
relazione del competente ufficio, ritenga che la diserzione non sia causati da
eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cause, provvede per nuovi
esperimenti di gara sullo stesso prezzo.
3.
In caso contrario procede ad ulteriori esperimenti d'asta, con successive
riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15% (quindici per cento)
del valore di stima.
ART.
16 - VERBAL
E DI GARA
1.
L'esito della gara deve risultare da processo verbale che, sotto la sorveglianza
del Presidente della commissione di gara, viene redatto dal dipendente che
assiste con funzioni di segretario.
ART.
17 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
1.
Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi
atti e documenti viene immediatamente rimesso alla Giunta comunale per la
definitiva approvazione, con apposita deliberazione.
ART.
18 - PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA
1.
Entro il termine indicato nel bando l'acquirente deve versare presso la
Tesoreria comunale il prezzo di aggiudicazione ed il fondo spese eventualmente
richiesto.
2.
Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto.
ART.
19 - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
1.
L'Amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo
ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate una o più
diserzioni di incanti. Di norma si segue il metodo della "gara
ufficiosa" previsto nel regolamento generale dei contratti.
2.
La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purchè il prezzo e le
condizioni dell'ultima asta infruttuosa non subiscano variazioni se non a
vantaggio dell'amministrazione.
3.
Le offerte che fossero presentate devono essere accompagnate dalle quietanze
del Tesoriere comunale, comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia.
4.
I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede £.
15.000.000 possono essere alienati a trattativa privata, anche senza
preventivo esperimento di pubblico incanto ma con pubblicità limitata a livello
locale, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga
opportuno e conveniente.
5.
E' ammessa la trattativa diretta con una o più persone, quando trattasi di
fondi interclusi o comunque di immobili per i quali v'è fondato motivo di
ritenere che non vi sarebbe una pluralità di offerte, sempre che il prezzo
sia giudicato congruo. In ogni caso vanno sempre interpellati tutti i
proprietari confinanti.
6.
In caso di asta e trattativa privata infruttuosa, la Giunta può rivolgersi ad
un'agenzia immobiliare disciplinando preventivamente i rapporti con essa.
ART.
20 - SPESE CONTRATTUALI
1.
Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonchè quelle da esse dipendenti e
conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.
Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di
pubblicazione, affissione e inserzione, obbligatorie ai sensi del presente
regolamento.
ART.
21 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto Comunale;
c) il Regolamento dei contratti;
d) il Regolamento di contabilità.
2.
Le norme del Regolamento inoltre non si applicano in presenza di norme speciali
( PEEP - PIP - ERP - diritti di
prelazione - Piano di Lottizzazione - Vendite disciplinate da bando di concorso
- ecc. ).
ART.
22 - RINVIO DINAMICO
1.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si
applica la normativa sopraordinata.
ART.
23 - ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la duplice pubblicazione prevista
dall'art. 58 dello Statuto.
2.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
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