|
1) Si richiama l'attenzione dei cittadini proprietari
di terreni confinanti con le
strade di questa Provincia e che costituiscono ripe
(scarpate), che essi hanno
l'obbligo di mantenerle in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti
del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno,
impedire lo
scoscendimento del terreno, l'ingombro delle
pertinenze e della sede stradale
in modo da prevenire la caduta di massi o altro
materiale sulla strada.
2) Essi hanno altresì l'obbligo di realizzare, ove
necessarie, opere di
mantenimento delle ripe medesime e sono tenuti ad
evitare di eseguirvi
interventi che possano causare i predetti eventi.
3) Queste disposizioni sono stabilite dagli arti 30 e
31 del Codice della Strada
che prevede anche l'applicazione di sanzioni a carico
di coloro che non le
rispettano. Sanzioni da un minimo di Euro 103.29 ad un
massimo di Euro
413.17 oltre l'obbligo del ripristino (art. 31).
4) Poiché la norma è posta a tutela della sicurezza
degli utenti delle strade,
appare evidente che la collaborazione dei cittadini
interessati ha una grande
importanza. Infatti, un'eventuale loro trascuratezza
può essere causa di
incidenti con conseguenze gravi che si possono
ripercuotere anche sul piano
penale e dei danni in caso di accertata omissione.
5) Salva la responsabilità di coloro che sono tenuti
a provvedere e che non vi
provvedono e nei confronti dei quali sarà avviata la
procedura stabilita dal
Codice della Strada, la Provincia qualora riscontrasse
che l'omissione possa
comportare effettivo e immediato pericolo per
l'incolumità degli utenti
interverrà d'urgenza ripristinando lo stato di
sicurezza necessario e ciò senza
bisogno di altra formalità con carico di spese per
colui che avrebbe dovuto
provvedere autonomamente ma non lo ha fatto.
|