REGOLAMENTO PER L'USO DEL
PARCO PUBBLICO
Regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 12/07/1991, esecutiva;
modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 06/06/1994, esecutiva;
modificato con deliberazione di G.C. n. 74 del 15/06/2006; modificato
con deliberazione di G.C. n. 84 del 01.10.2009.
CAPO I
APERTURA AL PUBBLICO
Art.
1
Il Parco pubblico comunale e le attrezzature di cui
esso è dotato sono a disposizione della collettività con le modalità ed
i limiti di cui al presente regolamento.
Art.
2
L’utilizzo libero delle attrezzature al parco è
consentito nei seguenti orari:
periodo estivo: 9.00-12.30 / 14.30-21.30 - periodo invernale:
9.00-12.30 / 14.30-20.00 salvo i casi previsti all’art. 6 (feste,
manifestazioni, etc.) che possono essere autorizzati fino alle ore
23,30 sempre nel rispetto del regolamento acustico.
Il Sindaco può altresì disporre la chiusura temporanea del parco per
l'esecuzione di lavori e per motivi di igiene e di ordine pubblico.
Art. 3
L'uso delle attrezzature di cui il parco è dotato
deve rispettarne la destinazione e pertanto esso può essere riservato a
determinate categorie di cittadini, individuati precipuamente in
relazione all'età, sia per la tutela della attrezzature stesse che per
la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità dei frequentatori.
Art.
4
E' vietato introdurre nel parco veicoli a motore di
qualsiasi genere e biciclette per adulti. E' consentito, ai bambini,
l'uso di tricicli e simili.
Art.
5
E' vietato introdurre animali, calpestare le aiuole
fiorite, accendere fuochi, gettare rifiuti al di fuori degli appositi
contenitori e comunque insozzare il parco.
L'uso delle speciali attrezzature per cucinare è consentito solo
durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, con l’obbligo da
parte degli utilizzatori della pulizia dopo l’uso (eliminazione ceneri,
legna e qualsiasi altro residuo).
E' vietato svolgere all'interno del parco attività sportiva libera.
CAPO
II
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
Art.
6
E' consentito l'uso del parco per feste, spettacoli
e in genere per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune,
dalle Scuole, da Enti, da associazioni,da privati residenti purchè
senza scopo di lucro e compatibili con le esigenze di
tutela della quiete e dell'ordine pubblico e del decoro dei luoghi.
Tali manifestazioni dovranno tutte in ogni caso concludersi entro le
ore 21.30 salvo deroghe che potranno essere concesse solo ad enti od
associazioni e che comunque dovranno essere espressamente autorizzate
dalla giunta comunale su presentazione di motivata richiesta e sempre
nel rispetto del regolamento acustico.
Per i fini di cui sopra può essere temporaneamente precluso o limitato
l’uso pubblico.
Art.
7
La domanda volta ad ottenere l'uso del parco per i
fini di cui al presente capo va presentata almeno 7 giorni prima della
data della manifestazione, e comunque in tempo utile per gli
adempimenti del caso, ferma restando la disponibilità del parco per la
data richiesta, corredata e successivamente integrata dai
necessari permessi che in ogni caso devono essere presentati
almeno il giorno antecedente la data della manifestazione.
Per ogni manifestazione deve essere indicato un responsabile, che
sottoscriverà la domanda, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ed
a cui faranno carico tutte le responsabilità amministrative, civili e
penali.
Art. 8
L'autorizzazione all'uso del parco per i fini di
cui al presente capo è rilasciata dal Sindaco, sentita la Giunta.
L'autorizzazione conterrà le prescrizioni ritenute di volta in volta
necessarie, in relazione al tipo di manifestazione, ad assicurare il
rispetto dei principi contenuti nell'art. 6.
L'autorizzazione può essere negata su proposta degli organi di polizia
e dell' U.L.S.S. e anche d'iniziativa del Sindaco ove vi siano fondati
motivi di ritenere che dalla manifestazione possano derivare disturbi,
disordini o altre cause di disturbo o pericolo per la quiete e per
l'ordine pubblico o per la salute pubblica e l'igiene.
Il diniego deve essere comunque motivato e comunicato al richiedente
che potrà fornire controdeduzioni; in tale ultimo caso il sindaco
deciderà sentita la Giunta.
L'autorizzazione può altresì essere negata quando da analoghe
manifestazioni precedentemente autorizzate siano derivati danni al
parco, alle attrezzature, al patrimonio pubblico, a privati, ovvero
quando si siano verificate turbative alla quiete pubblica, all'ordine
pubblico, alla morale e altri episodi incresciosi.
Art.
9
L'uso del parco non è consentito per manifestazioni
aventi scopo di lucro o fini commerciali, in ogni caso non può essere
chiesto il pagamento per l'ingresso , non si può esporre striscioni o
simili pubblicizzanti attività commerciali o industriali, fatta
eccezione per gli sponsor della manifestazione e per la sola durata
della stessa.
Sono ammesse, previa autorizzazione del Sindaco, raccolte di fondi o
vendite di generi di conforto, lotterie e simili per scopi benefici o
per autofinanziamenti.
Art.
10
Sono in ogni caso a carico degli organizzatori:
la pulizia accurata del parco e delle attrezzature
da effettuarsi il giorno stesso ( a richiesta può essere derogata al
giorno dopo ). In particolare gli utilizzatori dovranno:
- pulire il bagno e chiuderlo a chiave,
- scollegare il quadro elettrico e chiuderlo a chiave,
- rimuovere le immondizie (compresi la
cenere dei caminetti e i pezzi di legna bruciata),
- chiudere le serrande e riporre i tavoli e le panche;
il pagamento di un rimborso spese nella
misura di euro 20,00 se si richiede il parco entro alle ore 21.30 e di
euro 50,00 se lo si richiede oltre ( solo per enti o associazioni);
nel caso di manifestazioni che si protraggono per più giorni si dovrà
versare una cauzione pari ad € 50,00, che verrà restituita entro i 10
giorni successivi a quello della manifestazione previa verifica da
parte dell'ufficio tecnico della mancanza di danni o altri oneri
derivanti all'amministrazione in conseguenza della manifestazione. La
cauzione non è dovuta dalle scuole, gli enti e le associazioni e gruppi
aventi sede nel Comune che effettuano manifestazioni patrocinate dal
Comune o che usufruiscono del contributo annuale del Comune ai sensi
dell'art. 12 del regolamento per l'erogazione dei contributi.
Art.
11
La misura della cauzione verrà rivalutata
annualmente dal Sindaco sulla base dell'aumento del costo della vita
rilevato dall'ISTAT a dicembre dell'anno precedente.
L'amministrazione comunale può patrocinare manifestazioni organizzate
da terzi con le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi
dell'art.12 della L. 241/1990. In tal caso una delle forme di sostegno
può essere l'esonero totale o parziale del rimborso spese di cui
all'art. 10 lett. b del presente regolamento.
CAPO
III
SANZIONI
Art.
12
Le violazioni alle norme del presente regolamento
ed ai provvedimenti conseguenti comportano l'applicazione della
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e salvo che il fatto non
costituisca violazione di norme comportanti l'applicazione di sanzioni
di importo più elevato.
La Giunta determinerà l'importo dell'oblazione in via breve.
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