Contenuto | Unioni CiviliVai al portale dei servizi on line La Legge n. 76/2016 ha introdotto l’istituto delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso. Con il DPCM n. 144 del 23/07/2016, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28/07/2016, sono state dettate le relative disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di attuazione del nuovo istituto. Come costituire Unione Civile Le coppie che intendono costituire Unione Civile devono presentare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile da inoltrare con le seguenti modalità:
All’istanza dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di entrambe le parti. Dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla normativa, gli interessati verranno invitati a presentarsi presso gli Uffici dello Stato Civile per la sottoscrizione del processo verbale e indicare le preferenze per stabilire la data dell’evento che dovrà essere successivo al termine dei 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Il giorno stabilito, le parti, dovranno comparire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva di Unione Civile alla presenza di due testimoni. Regime patrimoniale dell’Unione Civile All’atto della costituzione dell’Unione Civile le parti hanno la facoltà di dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni. La dichiarazione dovrà essere confermata all’atto della costituzione dell’Unione Civile Eventuale scelta del cognome comune dell’Unione Civile. L’art. 4 del DPCMconsente alle parti di indicare il cognome di una delle parti quale cognome comune dell’Unione Civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere resa al momento della costituzione dell’Unione Civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale. Mancata comparizione. La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia. Vai al portale dei servizi on line
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