Contenuto | Passaporto per minoriIl Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che, a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Il passaporto dei genitori, con iscrizione dei figli minori, resta valido fino alla scadenza del documento stesso. Per i minori è prevista l'acquisizione delle impronte digitali e della firma solo dal compimento dei 12 anni. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali). In mancanza dell'assenso è necessario il nulla osta del Giudice Tutelare. I minori di anni 14, per viaggiare all'estero devono essere accompagnati da uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Nel caso di vaggio all'estero del minore con persone diverse dai genitori è necessaria una dichiarazione di accompagno in cui viene riportato il nome della persona a cui i minori medesimi sono affidati, sottoscritta da chi esercità la potestà e vistata dagli organi compenti al rilascio del passaporto. La dichiarazione di accompagno è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dai confini nazionali con persona diversa dell'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. La normativa prevede che i passaporti e le carte d'identità per minori abbiano una validità temporale differenziata in base all'età secondo il seguente prospetto:
Dall'11.06.2018 la modalità ordinaria di accesso all'Ufficio Passaporti sarà tramite prenotazione "on line", vedi comunicazione della Questura. |