Contenuto | Cambio di residenza in tempo realeVai al portale dei servizi on line Dal 9 maggio 2012 in materia anagrafica, si applicano le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del Decreto Legge 09.02.2012 n. 5, convertito in Legge 04.04.2012 n. 35. Tali disposizioni riguardano il cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero, il cambio di abitazione all'interno del Comune ed il trasferimento all'estero. MODALITA' di presentazione delle dichiarazioni (vedi modello allegato):
La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente, il quale deve sottoscrivere il mdulo unitamente a tutti i componenti maggiorenni. A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. L'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata. Qualora dagli accertamenti svolti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti (art. 19, comma 3, DPR n. 223/1989). NOVITA' ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ABUSIVISMO A seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 - lotta all'occupazione abusiva di immobili - l'articolo 5 prevede che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Quindi il cittadino all'atto della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, in applicazione di quanto previsto dall'articolo in questione, dovrà dimostrare il titolo di legittimo possesso dell'alloggio esibendo l'atto originale del rogito, contratto di locazione, comodato d'uso regolarmente registrato, o compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva (nella domanda). In assenza del documento attestante la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile. domanda residenza per due persone |