Taglio delle siepi e dei rami sporgenti lungo le strade provinciali
Ordinanza n. 367/2020
In allegato ORDINANZA che impone
che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs 285/92 (Codice della strada) a tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade provinciali di:
- mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.
Data ultimo aggiornamento: 25/09/2020